Un docente universitario di Casteltermini non restituirà 29.000 euro alla Regione Siciliana
Il professore architetto G.P., già professore ordinario presso le facoltà di Ingegneria e di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, ha partecipato ad una selezione promossa dal Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica per il conferimento di incarichi a professionisti chiamati a supportare le amministrazioni locali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi.
Nell’ambito di tale procedura di selezione, sono stati previsti 9 incarichi nel territorio della Regione Siciliana in relazione a figure professionali in possesso della laurea in architettura che avessero, altresì, maturato una specifica esperienza nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica, degli appalti, delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali.
Collocatosi ai primi posti della graduatoria di merito, il Prof. G.P. è stato assegnato quale esperto presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali svolgendo, in particolar modo, attività di supporto e consulenza in materia di appalti e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.
Una volta terminate tutte le attività progettuali, la Regione Siciliana ha disposto la risoluzione del contratto precedentemente stipulato con il Prof. G.P. in ragione della presunta carenza di un presupposto richiesto per la partecipazione alla selezione, ovverosia il “non essere in quiescenza”.
Poi la Regione Sicilia ha richiesto allo stesso docente universitario la restituzione delle retribuzioni corrisposte pari ad euro 29.435,52 (oltre interessi).
Il Prof. G.P. ha dunque conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino, Calogero U. Marino e Rosario De Marco Capizzi. I difensori del Prof. G.P., con apposito ricorso proposto innanzi al Tribunale Civile Sez. Lavoro di Palermo, hanno in particolar modo evidenziato che il proprio assistito, nella domanda di partecipazione, avesse espressamente dichiarato di essere in quiescenza quale docente universitario ma di non essere in quiescenza quale libero professionista.
I medesimi legali hanno sottolineato l’illegittimità della richiesta di restituzione delle retribuzioni corrisposte al Prof. G.P., in quanto l’Amministrazione Regionale ha lamentato la carenza di un requisito di partecipazione il cui effettivo possesso da parte del Prof. Arch. P. poteva essere accertato in data antecedente alla stipula del contratto.
E’ stato quindi sottolineato dagli avvocati del Prof. G.P. che la restituzione delle retribuzioni precedentemente corrisposte si sarebbe tradotta in un indebito arricchimento dell’Amministrazione regionale, che ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati avvalendosi delle prestazioni lavorative del proprio assistito.
In adesione alle tesi difensive degli Avvocati Girolamo Rubino, Calogero U. Marino, Rosario De Marco Capizzi, la Sez. Lavoro del Tribunale Civile di Palermo ha statuito che non risulta dovuta la restituzione delle retribuzioni precedentemente corrisposte al Prof. Arch. G.P.