Liberalizzazione dell’attività di ottico: il Tar rigetta un ricorso
La ditta Visione a Colori con sede a Gangi (PA), nel marzo del 2024, al fine di avviare la propria attività di ottica nel predetto Comune trasmetteva al SUAP Madonie Associato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
In riscontro a tale richiesta, con apposita nota, il SUAP Madonie Associato comunicava la ricevibilità della SCIA presentata dalla ditta Visione a Colori.
Al fine di opporsi all’apertura dell’attività di ottico della Ditta Visione a Colori, l’ottica Farina snc, già operante nel Comune di Gangi, con apposite istanze, diffidava il Comune di Gangi e il SUAP ad adottare provvedimenti volti a vietare la prosecuzione dell’attività di ottico da parte della V.a C.
A fronte del mancato riscontro delle predette diffide, l’ottica Farina snc, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo, tra l’altro, la declaratoria dell’illegittimità degli “atti di assenso” (le comunicazioni di ricevibilità) del SUAP relativi alla SCIA presentata dalla Ditta Individuale “Visione a Colori” e della presunta “autorizzazione per l’apertura di una terza attività di ottica rilasciata dal Comune di Gangi”.
Al fine di resistere si costituiva in giudizio il Comune di Gangi in persona del Sindaco Giuseppe Ferrarello, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il quale, nell’interesse dell’Ente eccepiva l’irricevibilità e/o l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; inoltre si costituiva l’ottica V.a.C.,
con il patrocinio dell’Avvocato Gandolfo Blando.
Nel corso del processo, l’Avv. Rubino, con apposita memoria, eccepiva in giudizio come gli assunti di controparte, inerenti l’asserito illegittimo rilascio da parte del Comune di Gangi dell’autorizzazione volta all’apertura di una terza attività di ottica, avrebbero dovuto considerarsi manifestamente infondati, alla luce del fatto che il predetto Comune non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione, non essendo questa necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico, sulla base alla normativa allora applicabile.
A tal riguardo, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio come l’art. 92 della L.R. n. 3/2024 –
nell’abrogare l’art. 1 della legge regionale n. 12/2004 – ha previsto una liberalizzazione dell’attività di ottico, eliminando qualsivoglia contingentamento. Pertanto, al momento della presentazione della SCIA da parte della ditta Visione a Colori questa doveva considerarsi sufficiente per l’avvio dell’attività, non dovendosi rilasciare, dunque, nessuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico.
Con successivo ricorso, l’ottica Farina ha sostenuto che il Suap Madonie Associato e il Comune di Ganci avrebbero illegittimamente omesso di inibire l’attività della nuova ottica nonostante l’asserita presenza di irregolarità edilizie nell’immobile ove tale attività veniva esercitata.
Il Comune di Ganci, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, si è costituito anche relativamente
al suddetto ricorso; inoltre si è costituita l’ottica Visione a Colori, con il patrocinio dell’Avvocato Gandolfo Blando.
In vista dell’udienza di merito, l’ottica ricorrente ha rinunciato alle censure con le quali aveva dedotto la presunta violazione delle norme relative al numero di ottiche che possono operare in ciascun comune, prendendo atto delle pronunce sfavorevoli alle proprie tesi rese dal TAR e dal CGA in fase cautelare.
Il TAR Palermo, dopo aver riunito i due ricorsi, ha proceduto, aderendo alle tesi degli avvocati Rubino e Blando, a dichiararli inammissibili, improcedibili e infondati.
Il Giudice ha anche condannato l’ottica ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Gangi e dell’ottica Visione a Colori in misura pari a euro 3.000 oltre accessori di legge per ciascuna della parti.
Per l’effetto di tale pronuncia l’ottica Visione a Colori potrà continuare l’esercizio della propria attività.