Palermo, il giudice del Lavoro bacchetta l’Amat
Nel dicembre del 2023, l’Azienda di trasporto pubblico palermitana indiceva una selezione per l’assunzione di dieci meccanici.
Al fine di provvedere alla selezione dei candidati più meritevoli, l’Azienda prevedeva una sola prova orale inerente a svariate materie e argomenti attinenti al profilo ricercato.
Il sig. G. C. trentenne, di Misilmeri, partecipava alla succitata selezione, evidenziando di aver già svolto le mansioni di meccanico presso Amat, con contratto di somministrazione.
Nell’ottobre del 2024, il sig. G. C. svolgeva proficuamente la prova orale, attingendo alle competenze abbondantemente maturate dal candidato anche nell’ambito dell’attività lavorativa presso AMAT.
Tuttavia, dopo oltre sei mesi dallo svolgimento della prova orale, l’Azienda pubblicava l’elenco degli idonei, tra i quali il sig. G.C., con sua sorpresa, non figurava.
A questo punto, il sig. G. C., conferiva mandato difensivo agli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto che, al fine di contestare i risultati del concorso, proponevano ricorso cautelare (ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile) davanti al Giudice del Lavoro di Palermo.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Gatto contestavano la legittimità della procedura, con riguardo al fatto che l’Azienda non aveva mai pubblicato i criteri di valutazione della prova orale dei candidati.
In questo modo, i candidati non avevano alcun parametro per valutare la legittimità della votazione conseguita e la Commissione avrebbe potuto rendere le valutazioni più illogiche e disparate.
Il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Gatto, con ordinanza adottata in esito all’udienza del 29.07.2025, ha accolto il ricorso, condannando l’AMAT a far svolgere nuovamente la prova orale al sig. G. C. con l’adozione dei relativi criteri di attribuzione del punteggio.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Palermo ha altresì condannato l’AMAT al pagamento delle spese di lite.