Il Cga sospende la revoca di un appalto ad una società di Favara
La società C.G. srl, con sede a Favara, operante dal 2021 nel settore dei lavori pubblici a seguito di alcune indagini svolte dalla Prefettura di Agrigento sulla criminalità organizzata è stata incisa da una interdittiva antimafia, disposta “a cascata” dalla predetta Prefettura solo sulla base di una precedente interdittiva emanata nei confronti della società del padre del titolare, operante anche’essa nel settore dei lavori pubblici.
Sulla scorta di tale provvedimento il Comune di Castel Di Iudica (CT) ha disposto dunque la revoca in autotutela della determinazione di aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici dei lavori di rigenerazione urbana per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale del centro storico deL Comune.
Conseguentemente, la società C.G. srl, ritenendo illegittimi la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto disposta nei propri confronti e il provvedimento interdittivo emanato della Prefettura di Agrigento, li impugnava innanzi al giudice amministrativo.
L’efficacia di tali provvedimenti è stata sospesa con ordinanza cautelare dal CGA nel 2024 sulla base dell’accoglimento delle tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, i quali avevano evidenziato l’illegittimità del provvedimento interdittivo disposto dalla Prefettura di Agrigento per omesso o insufficiente esame delle osservazioni procedimentali di cui all’art. 10-bis della l. 241/90, nella parte in cui non era stata valutata la possibilità di applicazione della misura meno afflittiva della collaborazione preventiva ex art. 94 bis cod. antimafia.
Nonostante tale pronuncia favorevole resa dal CGA all’esito di un appello cautelare, nella successiva sede della trattazione del merito il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso proposto dalla Società.
Pertanto, ritenendo erroneo il convincimento del giudice di prime cure, la società C.G. srl., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha proposto un appello innanzi al CGA volto ad ottenere la riforma della predetta sentenza e la sospensione cautelare dell’efficacia.
I difensori della società appellante hanno censurato in giudizio la mancata valutazione e applicabilità della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del c. antimafia da parte della Prefettura di Agrigento, precisando anche che l’applicazione della misura meno afflittiva della collaborazione preventiva avrebbe dovuto considerarsi ed essere vagliata dalla Prefettura come un‘opzione preferenziale rispetto all’interdittiva, in quanto, nel caso di specie, il tentativo di infiltrazione era stato dedotto a c.d. “a cascata” rispetto ad altre vicende.
Inoltre hanno evidenziato anche il carattere particolarmente afflittivo dell’interdittiva disposta nei confronti della società favarese.
Ebbene, con ordinanza del 09.09.2025, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza il CGA ha ritenuto nel caso in questione sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculm in mora ed ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società appellante e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado resa dal TAR- Palermo e dei provvedimenti impugnati in prime cure.
Pertanto, la società favarese potrà continuare i lavori oggetto della gara di appalto.