Crimini del Terzo Reich: risarcimento per gli eredi di un deportato di Mazzarino

Una sentenza che scava nella memoria storica dell’Italia e restituisce dignità, almeno sul piano giuridico, a chi ha vissuto l’orrore della deportazione. Il Tribunale ordinario di Trieste ha riconosciuto la responsabilità della Repubblica federale di Germania per i crimini di guerra perpetrati dalle forze armate tedesche del Terzo Reich ai danni di G.S., originario di Mazzarino.

Nell’ottobre 2022, gli eredi del signor G.S., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa, hanno agito giudizialmente nei confronti della Repubblica federale tedesca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica italiana per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal proprio padre a causa dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati nei confronti di quest’ultimo dalle forze armate tedesche del Terzo Reich, consistiti nella sua cattura, nella deportazione in Germania e nell’internamento con sottoposizione ai lavori forzati presso i campi di Dachau, Neuenkammen, Ladelund e Dalum, Bergen-Belsen.

In particolare, gli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa hanno dedotto e provato che il crimine della deportazione e dell’assoggettamento a schiavitù perpetrato dalla Germania nazista in danno del signor G.S., durante il periodo dal 3 ottobre 1944 al 15 aprile 1945, integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, dando titolo al danneggiato – e ai suoi aventi causa – di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 16 febbraio 2026, il Tribunale di Trieste, nonostante le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato costituita in giudizio per il MEF e in accoglimento delle argomentazioni difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa, ha riconosciuto la responsabilità della Repubblica federale tedesca per crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati nei confronti di G.S., aderendo al principio giurisprudenziale dell’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità.

In particolare, il Tribunale di Trieste ha accertato che “il fatto lesivo è integrato dalla cattura, con conseguente deportazione e internamento presso il campo di lavoro, condotta dolosa posta in essere da funzionari del Terzo Reich. Tale condotta ha cagionato il danno evento, consistente nella lesione ingiusta, costituzionalmente e internazionalmente qualificata, dei beni della libertà personale e della dignità (artt. 13 e 2 Cost.), a causa della sottoposizione al disumano regime di internamento sofferto dalle vittime del campo di lavoro, che si assume quale fatto notorio ai sensi dell’art. 115, secondo comma, c.p.c.”.

Per effetto della sentenza, gli eredi di G.S. hanno diritto a ricevere, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal loro dante causa, la somma di 19.320 euro, oltre agli interessi legali calcolati dal 15 aprile 1945 fino al 2 giugno 1961.

Come previsto dalla normativa recente (D.L. 36/2022), il pagamento avverrà attraverso il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità”, istituito presso il MEF, che gestisce la fase esecutiva per conto dello Stato italiano.

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