Il 41 bis e quella brutta aria

La linea del D.A.P. dopo la nomina dei nuovi vertici esposta nel documento del 26 giugno 1993 era stata nell’immediato sostanzialmente disattesa dal Ministro della Giustizia Conso, il quale, non
condividendola […], provvide, di fatto, a prorogare pressoché in blocco (salvo limitate eccezioni determinate da sopravvenuti ostacoli formali), tutti i decreti applicativi del regime del 41 bis in scadenza tra il 20 e il 21 luglio 1993 senza neppure quella preventiva interlocuzione con le Forze dell’Ordine suggerita dal D.A.P. nel citato documento.
Ciò nonostante, all’indomani delle bombe del 27 luglio 1993 – e, peraltro, dopo, che quello stesso giorno il Vice Direttore Di Maggio si era incontrato con il Col. Mori per parlare del problema dei detenuti mafiosi (v. annotazione alla pagina del giorno 27 luglio 1993 dell’agenda di Mori: “Dal dr. Di Maggio (problema detenuti mafiosi)” sulla quale si tornerà) – il D.A.P., nonostante non vi fosse
stato alcun recepimento della direttiva del 26 giugno 1993 da parte del Ministro, in vista della scadenza di un altro gruppo di provvedimenti applicativi del regime del 41 bis prevista per la data del 24 agosto 1993, si attiva chiedendo questa volta, con una nota del 29 luglio 1993 dell’Ufficio Detenuti (si tratta di una nota non acquisita agli atti, ma il cui contenuto si ricava pressoché
integralmente dal verbale delle sommane informazioni rese da Loris D’Ambrosio alla Procura di Firenze il 28 maggio 2002 prodotto dalla difesa degli imputati Subranni e Mori all’udienza del 10 ottobre 2013), il preventivo parere alla Direzione Nazionale Antimafia e alle varie Forze dell’Ordine, nell’ottica evidente di limitare la proroga ai casi assolutamente necessari, rappresentando che la “delicata situazione generale” imponeva, sì, da un lato, di soddisfare le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e contrasto alla criminalità organizzata, ma, dall’altro, però, anche “di non inasprire inutilmente il < <clima> > all’interno degli istituti di pena”.
Come si vede, dunque, all’indomani delle stragi della fine di luglio 1993, il D.A.P., nonostante le precedenti contrarie determinazioni del Ministro e, probabilmente per la prima volta (secondo quanto si ricava dall’esame del Dott. D’Ambrosio di cui si è detto, nel quale lo stesso teste sottolinea, poi, anche la natura politica di quella iniziativa: “…è una scelta politica che fa il
Dipartimento .. “), riprende ancora l’indirizzo programmatico esposto nel documento del 26 giugno 1993 nell’intento ivi dichiarato di dare “un segnale positivo di distensione” e di “non inasprire il clima”.
Non solo, ma con la citata nota del 29 luglio 1993 il D.A.P., nella medesima ottica, trasmette persino l’elenco dei decreti scaduti il 20 e 21 luglio 1993 già prorogati dal Ministro e per i quali, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiornare le posizioni dei singoli detenuti, così che appare chiaro l’intento sottostante di pervenire eventualmente alla revoca di taluna di quelle
proroghe indiscriminate che evidentemente avevano contrariato il D.A.P. […].
E ciò nonostante, in quegli stessi giorni, il Vice Direttore del D.A.P. Di Maggio proclamasse in sede di Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica la necessità di mantenere fermo il regime del 41 bis.
Ciò conferma che alla linea “ufficiale” del D.A.P., che, in quel momento e nel contesto di quelle riunioni del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ai cui partecipanti era ben chiara l’assoluta necessità, dopo le bombe del 27-28 luglio 1993, di non dare segnali di cedimento sul fronte dell’applicazione del regime carcerario più rigoroso, non poteva che essere nel senso della fermezza, si contrapponeva, nella pratica, una linea più accomodante che mirava, invece, proprio a lanciare quei segnali di ripensamento del regime carcerario più rigoroso col dichiarato fine di “non inasprire il clima” nelle carceri e, quindi, di ottenere, piegandosi, di fatto, al “ricatto” della mafia, che questa recedesse dalla strategia stragista.
[…] Si è fatto cenno sopra, peraltro, anche all’intervista rilasciata da Di Maggio il 22 agosto 1993 (v. sopra Capitolo 23, paragrafo 23.4), che, sia pure in modo non esplicito, lasciava, comunque, trasparire un approccio alla questione del 41 bis non proprio in linea con l’assoluta fermezza proclamata in sede di Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dallo stesso Di Maggio.
E che tale linea “non ufficiale” cominciasse a prendere piede si può ricavare indirettamente anche dalla nota a firma del Dott. Di Maggio indirizzata alla Procura di Palermo il 28 agosto 1993 (v. produzione della difesa di Subranni e Mori in data 8 ottobre 2015) nella quale, tra l’altro, si legge: “…concordo sulla opportunità che del gruppo di lavoro faccia parte un magistrato della Procura
Distrettuale Antimafia. Resto in attesa della designazione e mi riservo di comunicare la data del programmato primo incontro”.
Da tale nota può ricavarsi, infatti, che, ad un certo momento, la Procura di Palermo, uno degli uffici più esposti sul fronte del contrasto al fenomeno mafioso, ebbe a indicare al D.A.P. l’opportunità di coinvolgere un magistrato di quella Procura in un apposito gruppo di lavoro presso il D.A.P. con l’evidente intento di interloquire in occasione delle scadenze annuali dei decreti di proroga.
[…]
Ora, l’esame congiunto e complessivo dei documenti sopra indicati, dimostra che la Procura di Palermo, che non era stata direttamente coinvolta in occasione della scadenza dei decreti del 24 agosto (perché la nota del 29 luglio 1993 era stata inviata soltanto alla D.N.A. e alle Forze dell’Ordine), venuta a conoscenza di quella determinazione del D.A.P., si è immediatamente attivata, per rimediare a quel mancato coinvolgimento ed al rischio di una indiscriminata riduzione dei decreti applicativi del regime del 41 bis (sul punto e sulle “preoccupazioni” della Procura di Palermo si veda anche la testimonianza del Procuratore Aggiunto Vittorio Aliquò sulle notizie che cominciavano a giungere riguardo alle proroghe dei decreti: “Sì, agli inizi sicuramente era rigorosa, perché molte di quelle criticità sembravano più o meno bloccate e quindi era molto rigorosa.
Successivamente ci fu un momento di discussione sulle proroghe, se era lecito o non lecito prorogarle, se era opportuno o non era opportuno e mi arrivò anche qualche notizia che mi diceva che forse il Ministro era disponibile a ridurre fortemente o a eliminare questa … Per noi era una norma utile, utilissima anzi, per cui aspettavamo con preoccupazione una manifestazione … … … Non me lo ricordo precisamente come si è arrivato, non me lo ricordo, ricordo due cose, che c’era una discussione diciamo in vari. .. Su vari piani, per cui io lo seppi avendolo appreso nell’ambiente proprio … Mi pare che sia stato Di Maggio a suo tempo a dirmelo che era … A darmi un primo accenno, poi per cui questo discorso si era cominciato a diffondere, questa notizia. Ne parlammo … Ne parlai io con Caselli, che era lui contrario a una sospensione di questo sistema, perché il sistema dava dei buoni risultati, però come sia nato a distanza di tanti anni… … … .. Probabilmente non lo posso dire con certezza, ma molto probabilmente era lui, perché di solito parlavo con lui”), chiedendo la costituzione di un gruppo di lavoro apposito presso il D.A.P. stesso, tanto che, dopo la riunione tenutasi il 7 settembre 1993, l’Ufficio Detenuti, a differenza di quanto fatto il 29 luglio 1993, questa volta, appunto, con nota del 21 settembre 1993, chiede direttamente alla Procura di Palermo gli aggiornamenti sulla situazione di tredici detenuti per i quali il decreto applicativo del 41 bis sarebbe scaduto il successivo 21 ottobre 1993.
Tuttavia, la nuova prassi sarebbe stata a breve sostanzialmente privata di qualsiasi efficacia in relazione ad un ben più consistente numero di detenuti per i quali, già dal primo giorno del successivo mese di novembre 1993, sarebbero venuti a scadenza i decreti applicativi del regime del 41 bis.
[…]
Si è appena evidenziato che la necessità di motivare singolarmente provvedimenti di proroga per ciascuno dei detenuti cui erano rivolti, sopravvenuta a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale ricordata sopra nel Capitolo 22, paragrafo 22.1, avrebbe naturalmente richiesto che
fossero acquisite informazioni tempestivamente, di modo da consentire l’elaborazione delle singole motivazioni prima della scadenza di ciascun decreto.
[…] Ciò, però, poi non è avvenuto per un rilevante e ben più consistente numero di decreti che sarebbero venuti a scadenza già nei primi giorni di novembre 1993. Si tratta complessivamente di n. 334 decreti in scadenza che il Ministro Conso, andando di contrario avviso all’orientamento sino a quel momento propugnato, non avrebbe più prorogato.
[…]
Ebbene, prima di esaminare più dettagliatamente tale mancata proroga di decreti applicativi del regime del 41 bis, deve evidenziarsi che, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, per tale consistente numero di decreti in scadenza la richiesta di parere venne inoltrata dal D.A.P. soltanto il 29 ottobre 1993 (pervenendo alla Procura di Palermo, peraltro, soltanto nella seconda mattinata del giorno successivo, sabato 30 ottobre) a fronte della scadenza in data l novembre 1993 (quindi, appena dopo due giorni costituiti, peraltro, dalle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre) di ben novanta di tali decreti, seguita dalla scadenza in data 6 novembre 1993 (quindi, appena sette giorni dopo) di ulteriori settantasette decreti e, ancora, in data 10 novembre 1993 (dopo
dodici giorni) di altri 59 decreti e, pertanto, della scadenza di un numero di decreti complessivamente pari a duecentoventi sei […].
In proposito, il teste Andrea Calabria all’udienza del 20 febbraio 2015, dopo avere confermato di avere scritto egli, dopo una decisione dell’Ufficio, quella richiesta di informazioni datata 29 ottobre 1993 in vista della decisione sulla proroga o meno dei decreti con scadenza dall’l novembre successivo[…], non ha saputo spiegare, però, perché tale richiesta fu fatta soltanto pochi giorni prima delle prime scadenze dei decreti, non escludendo neppure che ciò possa essere derivato da una decisione dei vertici del D.A.P. […], tanto più che egli in quel periodo stava già iniziando a trasferire ad altri le proprie competenze in vista del suo trasferimento […].
Incalzato, inoltre, il teste ha aggiunto di non sapere, in realtà, se antecedentemente alla richiesta del 29 ottobre 1993 fossero state già fatte altre richieste di informazioni agli uffici interessati […] ed ha escluso, però, con certezza che potessero esservi state richieste soltanto informali così come
verbalizzato in occasione di un suo precedente esame […].
Su tale vicenda ha riferito in questa sede anche il teste Vittorio Aliquò, all’epoca procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo. Il detto teste, in particolare, ha riferito che, appunto, soltanto alla vigilia della scadenza dell’l novembre 1993 pervenne alla Procura di Palermo una lettera con la quale si chiedeva il parere riguardo alla proroga del regime del 41 bis per un rilevante numero di detenuti, i cui nomi, peraltro, erano contenuti in un elenco allegato senza alcuna specificazione neppure dell’ufficio di Procura di riferimento, così da rendere impossibile una risposta motivatamente dettagliata […].
Ed infatti, come ancora riferito dal teste Aliquò, fu necessariamente data un risposta di contrarietà alla non proroga in termini di assoluta generalità anche per la sensazione di cedimento che la diversa determinazione avrebbe inevitabilmente procurato […].
Ora, alla stregua della scelta temporale della richiesta di informazioni in vista di una scadenza che, essendo annuale, non maturava di certo all’improvviso, non può minimamente dubitarsi che la stessa sottintendeva già la chiara intenzione del Ministro di non prorogare in blocco quei decreti, così che quella tardiva richiesta serviva soltanto a “mettere a posto le carte” acquisendo il parere degli Uffici interessati, ma, nel contempo, impedendo di fatto a questi di potere fornire elementi che avrebbero ostacolato o, comunque, reso più difficoltosa l’attuazione di quell’intendimento del Ministro.
E che effettivamente tale intendimento fosse già maturato è stato confermato anche dallo stesso teste Vittorio Aliquò, il quale, infatti, ha riferito che, almeno quindici o venti giorni prima del 30 ottobre 1993, il Dott. Di Maggio, col quale aveva avuto modo di parlare personalmente, già gli aveva anticipato quell’intendimento del Ministro di non prorogare il regime del 41 bis […].
D’altra parte, anche l’annotazione del Di Maggio a margine della risposta della Procura di Palermo in data 30 ottobre 1993 depone nel senso di una già presa decisione di non prorogare i decreti in scadenza, laddove da essa sembra ricavarsi o che Di Maggio neppure fosse a conoscenza della pur tardiva richiesta del D.A.P. alla Procura della Repubblica […] e che, quindi, egli neppure si era posto il problema di richiedere le informazioni per l’eventuale proroga, essendo ciò del tutto inutile in conseguenza della decisione già assunta, ovvero, al più, ove la successiva annotazione sullo stesso documento debba riferirsi alla prima, che il Di Maggio sia stato ben consapevole di tale tardiva nota […]”.
Ciò rende vano il tentativo delle difese di “addebitare” alla Procura di Palermo la mancata proroga di quei decreti anche per non avere successivamente inviato le informazioni richieste, neppure per quei decreti che sarebbero scaduti dopo qualche tempo e per i quali sarebbe stato possibile, pertanto, inviare le informazioni.
[…]
Lo “spessore criminale-mafioso” dei detenuti che beneficiarono della mancata proroga di cui al paragrafo precedente è stato oggetto di una lunga e ripetuta diatriba tra Accusa e Difesa durante tutto l’arco dell’istruttoria dibattimentale.
In proposito, ali ‘udienza del 12 gennaio 2017, è stato esaminato il teste
Salvatore Bonferraro, sostituto commissario in servizio presso la D.I.A. sin dal 1992, il quale ha riferito:
– di avere individuato gli esponenti criminali di maggiore rilievo per i quali nel novembre 1993 non era stata prorogata l’applicazione del regime del 41 bis O.P. […], accertando, poi, se a taluni di
questi fosse stato successivamente riapplicato il regime medesimo […];
– di avere, così, individuato numerosi soggetti appartenenti a “cosa nostra” in quell’elenco di 334 detenuti […];
[…] – che tutti i soggetti dell’elenco relativo alla mancata proroga del regime del 41 bis avevano già una significativa caratura criminale tanto che, appunto, erano stati già sottoposti a quel regime […].
Nella medesima udienza del 12 gennaio 2017, nel corso dell’esame del predetto teste Bonferraro, è stata, poi, acquisita, con l’accordo delle parti, un’informativa redatta dalla D.I.A. di Palermo il 16 marzo 2012 nella quale vengono indicati i principali e più importanti detenuti che beneficiarono della mancata proroga in questione.
Ebbene, tra detenuti appartenenti a “cosa nostra” In tale informativa sono elencati:
l) Accardo Giuseppe – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Partanna;
2) Bontempo Scavo Cesare, “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Tortorici;
3) Di Carlo Andrea – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Altofonte, fratello di Francesco Di Carlo;
4) Di Trapani Diego – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Cinisi;
5) Farinella Giuseppe – capo del “mandamento” mafioso di San Mauro Castelverde;
6) Ferrera Francesco – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Catania dei “Ferrera – Cavadduzzu'” ,
7) Fidanzati Giuseppe – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa dell’ Arenella;
8) Gaeta Giuseppe – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Termini Imerese;
9) Geraci Antonino – capo del “mandamento” mafioso di Partinico;
10) Greco Domenico – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Alcamo;
1l) Miano Luigi – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Catania;
12) Prestifilippo Giovanni – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Ciaculli e componente della “commissione”;
13) Scrima Francesco – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Porta Nuova nella quale ha ricoperto anche le cariche di “sottocapo” e di “consigliere”;
14) Spadaro Francesco – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Porta Nuova nella quale ha ricoperto anche la carica di “sottocapo”;
15) Spina Raffaele – “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa della Noce;
16) Vitale Vito – “uomo d’onore” e successivamente capo della “famiglia” mafiosa di Partinico,
Orbene, come si vede, nel predetto elenco sono ricompresi esponenti mafiosi di primo piano e di grande e notorio rilievo nell’ambito dell’associazione mafiosa “cosa nostra”, primi fra tutti, Antonino (detto “Nenè”) Geraci, storico capo mafia di Partinico e Giuseppe Farinell a, storico capo mafia di San Mauro Castelverde con competenza su un vasto territorio madonita, entrambi
componenti, peraltro, della Commissione Provinciale di “cosa nostra” e ciò senza tralasciare, poi, la presenza di altri esponenti mafiosi appartenenti a storiche “famiglie” dell’organizzazione mafiosa, quali Francesco Spadaro (figlio del noto Tommaso detto “Masino” Spadaro), Vito Vitale, Spina Raffaele (cognato del noto Raffaele Ganci), Francesco Scrima, Luigi Miano, Giuseppe Gaeta, Giuseppe Fidanzati, Prestifilippo Giovanni (già pure componente della “Commissione”), Diego Di Trapani e Cesare Bontempo Scavo.
Ai predetti si devono aggiungere, inoltre, Grippi Leonardo, cognato di Tagliavia Francesco condannato per la strage di via D’Amelio e per le stragi del 1993, e Giuliano Giuseppe, esponente di spicco della “famiglia” mafiosa di Brancaccio, come si è visto ricordati dal teste Bonferraro nel corso della sua deposizione.
Nella stessa informativa si dà atto che ad alcuni dei predetti soggetti il regime del 41 bis è stato successivamente ripristinato (a Miano il 2811/94; a Di Carlo e Geraci il 3011/94; a Giuliano il 30/3/94; a Farinella il 2/8/94; a Grippi il 30/11/1994; a Vitale il 27/4/98; a Bontempo Scavo nel 2001).
E, per le valutazioni che successivamente saranno fatte, è opportuno sin d’ora evidenziare che molti dei predetti soggetti (quali Nené, Geraci, Giuseppe Farinella, Francesco Spadaro, Vito Vitale, Spina Raffaele, Giuseppe Gaeta, Giuseppe Fidanzati, Prestifilippo Giovanni, Diego Di Trapani, Grippi Leonardo e Giuliano Giuseppe) sono appartenenti a “famiglie” storicamente alleate ai
“corIeonesi” .
Tra i detenuti appartenenti alla ‘ndrangheta in tale informativa, invece, sono elencati nove appartenenti alle principali cosche di tale organizzazione criminale (Chindamo Giosuè, Cianci Domenico, Facchineri Michele, Ficara Giovanni, Latella Antonino, Martino Domenico, Rao Luigi, Rositano Vincenzo e Zindaro Antonino).
Nell’informativa, ancora, sono elencati anche cinque appartenenti alla “sacra corona unita” (Capriati Antonio, De Vitis Nicola, Diomede Michele, Martorana Renato, Montani Andrea e Scarcia Antonio) e dieci appartenenti alla “camorra” (Letizia Antonio, Ascione Mario, Belforte Domencio, Di Martino Leonardo, Foria Salvatore, Maiale Cosimo, Pema Clemente, Samo Giuseppe, Tolomelli
Rosario e Di Girolamo Carmine).
* * *
[…] Orbene, indipendentemente dal “nome” dei detenuti beneficiati, va, comunque, già respinto come illogico il tentativo di minimizzare il ruolo criminale di quei soggetti come se fino a quel momento (novembre 1993) fossero degli “sconosciuti” con un modesto ruolo criminale mafioso.
Ciò perché palesemente in contrasto sotto il profilo logico, col fatto che ai detti soggetti era stato, appunto, già applicato il regime del 41 bis, riservato, sin dalla sua introduzione, ai detenuti per gravi delitti di criminalità mafiosa con la finalità di impedire i collegamenti con sodali In stato di libertà e per fronteggiare “situazioni di emergenza”.
Si vuole dire, in altre parole, che se quei soggetti fossero stati effettivamente degli “sconosciuti” con un modesto ruolo criminale mafioso non sarebbero stati destinatari, nel 1992, all’indomani delle stragi, dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis.
[…] Per il resto, non può non rilevarsi, soprattutto riguardo ai detenuti mafiosi, che la decisione di non prorogare il regime del 41 bis costituiva in quel momento un fatto obiettivo idoneo a far percepire ai vertici dell’associazione mafiosa “cosa nostra” una inversione di tendenza nel senso dell’alleggerimento delle dure condizioni di detenzione cui i medesimi mafiosi erano stati sino a quel momento sottoposti.
Basti considerare, infatti, che, come già anticipato sopra, non soltanto tra i “beneficiati” vi erano anche tre “storici” capi-mafia (dunque, non certo “gregari di cosa nostra” secondo la definizione della difesa dell’imputato Dell’Utri in sede di discussione all’udienza del 23 marzo 2018) […]; ma, altresì, che la maggior parte dei predetti soggetti appartenevano a “famiglie” storicamente alleate dei “corleonesi”, così che ancor più quel segnale avrebbe potuto essere percepito da coloro, appunto i “corleonesi” che in quel momento storico erano i capi incontrastati dell’associazione mafiosa “cosa nostra”, nulla rilevando, ovviamente, l’osservazione della difesa degli imputati Subranni e Mori (v.
trascrizione discussione all’udienza del 16 marzo 2018) che altri “capi corleonesi” (tra cui, innanzitutto, Riina) continuassero ad essere detenuti al regime del 41 bis, dal momento che quel primo pur parziale segnale di cedimento consentiva di far sperare loro che la minaccia e ancor più l’attuazione di ulteriori stragi avrebbe potuto condurre alla già richiesta definitiva abolizione
del medesimo regime del 41 bis per tutti i detenuti (ed in effetti, […], nei mesi immediatamente successivi, altri attentati furono programmati e in parte attuati con tale scopo).

 

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