416 BIS, 37 ANNI DOPO: L’ASSOCIAZIONE E’MAFIOSA QUANDO E’ MAFIOSA

La sentenza della Corte di Cassazione che annulla la sentenza del processo “Mafia Capitale”, nel quale la “mafiosità” dell’associazione a delinquere romana, dopo essere stata esclusa in primo grado e, poi, affermata in appello, a trentasette anni dall’introduzione nel nostro Codice Penale dell’art. 416 bis (associazione di “tipo mafioso”), conferma che questo articolo fu la manifestazione di un’operazione caratterizzata da noncuranza dei principi fondamentali della Costituzione proclamati dal nostro diritto penale. Un articolo che con aggravanti e sanzioni varie punisce la partecipazione ad associazioni che sono da considerare mafiose “perché sono mafiose”. Una aperta violazione della chiarezza e precisione della delimitazione della fattispecie di ciò che si vuole sia sottoposta ad una particolare sanzione penale.

Un anno prima, con sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1981, era stato precisato che non basta che sia stabilito per legge che si può applicare una pena solo ad un comportamento che la legge definisca reato, ma che la definizione e la delimitazione della fattispecie devono essere chiare e non “elastiche”, suscettibili di interpretazioni diverse che ne affermino e rinneghino la corrispondenza e l’assoggettamento del comportamento alle sanzioni penali (relatore Volterra).

Un principio essenziale ed ineludibile in ogni ordinamento di un paese civile, che però è stato sistematicamente violato, ogni volta che il legislatore ha messo mano a qualche legge “d’emergenza”, di “lotta” etc. etc.

L’approvazione di quella “novità” fu fatta dalla Camera dei Deputati in Commissione Giustizia deliberante. Io che proprio allora ero stato “confinato”, invece in Commissione Affari Costituzionali, non ebbi modo di partecipare alla discussione. Ma, come avvocato nel primo processo con l’imputazione di quel “nuovo” articolo che ebbi a trattare, sollevai la questione di illegittimità costituzionale, dichiarata, manco a dirlo, “manifestamente” infondata dai Giudici del Merito della causa anche ogni volta che la riproposi. E non senza espressione di scandalo da parte di quei “grandi giuristi”.

Sono passati 37 anni dall’introduzione del 416 bis nel Codice Penale. Non c’è stata una sola sentenza che abbia dimostrato la preliminare infondatezza della questione da me, e non solo da me sollevata.

In trentasette anni si può dire che la sostanza di quel pasticcio rappresentato dall’art. 416 bis c.p. si riduce in una ridicola tautologia (“L’Associazione è da considerarsi mafiosa quando è mafiosa”) o giù di lì. Questo è il punto di partenza e di arrivo dei nostri sapienti magistrati. Quelli del processo di cui abbiamo fatto cenno, che hanno dovuto affrontare la questione data l’estraneità geografica di quella associazione rispetto alla zona di nascita del fenomeno mafioso, è una sintesi di quel ridicolo pasticcio.

D’altra parte, se consideriamo che in ogni Corte d’Appello d’Italia, non solo in Sicilia, non solo nel Sud, ma anche nel Nord, a Milano ed a Trento (parlando anche in tedesco) c’è una Procura Antimafia, non c’è da meravigliarsi che tanto si discuta sulla mafiosità dei manigoldi romani.

Intanto a Caltanissetta un’associazione a delinquere che i giudici hanno accertato realizzasse la duplicazione parallela con finalità di sopraffazione delinquenziale dei pubblici poteri, è stata dichiarata non mafiosa. In omaggio, è da ritenere, alle proclamazioni “antimafia” del suo capo, Montante, che era stato anche presidente di Sicilindustria, la Confindustria Isolana, che, in effetti si proclamava “antimafiosa” a gran voce.

Attenzione dunque: l’associazione a delinquere è da considerare di tipo mafioso quando è mafiosa. Non lo è quando si proclama “antimafiosa”.

Capito? Magari mafiosi diranno che siamo noi.

 

416 BIS, 37 ANNI DOPO: L’ASSOCIAZIONE E’MAFIOSA QUANDO E’ MAFIOSA