Corruzione in atti giudiziari, la precisazione di Minutoli

In riferimento ad una notizia riportata sul nostro  sito presa dalla testata stampalibera.it  per intero riceviamo e pubblichiamo nota degli avvocati dell’Dott. Minutoli

 

il link di riferimento era questo

https://www.stampalibera.it/2019/12/07/corruzione-in-atti-giudiziari-la-procura-di-reggio-calabria-chiede-il-rinvio-a-giudizio-per-il-presidente-della-sezione-fallimentare-del-tribunale-di-messina-giuseppe-minutoli-limprenditore/

da noi riportato in fede con fonte qui

http://www.italyflash.it/2019/12/09/corruzione-in-atti-giudiziari-la-procura-di-reggio-calabria-chiede-il-rinvio-a-giudizio-per-il-presidente-della-sezione-fallimentare-del-tribunale-di-messina-giuseppe-minutoli-limprenditore/

 

di seguito la nota

 

I sottoscritti avv. Donatella Cuomo e Alberto Gullino, difensori del dott. Giuseppe Minutoli, in relazione all’articolo pubblicato da codesta testata giornalistica e nel quale, attraverso ampi stralci di intercettazioni, che non si capisce da dove provengano, si intenderebbe ricostruire le vicende oggetto del procedimento penale che da oltre quattro anni pende nei confronti dello stesso dott. Minutoli, ritengono doveroso rilevare quanto segue. La ricostruzione proposta non solo si limita a ricalcare pedissequamente la prospettazione della pubblica accusa, ma per di più lo fa isolando chirurgicamente alcune conversazioni rispetto al loro reale contesto, così travisandone il senso, e riportando malevolmente anche trascrizioni clamorosamente errate, nelle quali – per dirne una – si arriva ad attribuire la voce maschile di un conversante ad una donna, e viceversa (come documentato in sede di perizia trascrittiva) ! Una tale condivisione della ricostruzione di una parte – sia pur pubblica – quale è il PM, fa ancor più specie ove si consideri che i due diversi giudici che ad oggi si sono occupati della vicenda hanno di fatto sconfessato quella ricostruzione: da un lato, infatti, in data 1 agosto 2018 la sezione disciplinare del CSM, organo giurisdizionale, davanti alla quale il dott. Minutoli è stato chiamato a rispondere di eventuali comportamenti costituenti illecito disciplinare ancorché asseritamente commessi mediante i fatti oggetto di imputazione penale, nel rigettare la richiesta cautelare di trasferimento provvisorio ad altro Ufficio, ha statuito che il contenuto delle intercettazioni successive a quelle riportate nell’articolo “porta ad escludere alcun riscontro probatorio a detta ricostruzione”, sicché “non sembrano, dunque, risultare comprovate né iniziative del dott. Minutoli circa l’assunzione della propria consorte in una società da costituire destinata a sostituire l’IVG, né iniziative del Colosi in tal senso”; dall’altro il gup in data 26 luglio 2018, in esito al giudizio abbreviato chiesto dal dott. Minutoli, nel provvedimento con il quale ha rimesso gli atti al P.M., ha rilevato la diversità del fatto che emerge dagli atti rispetto a quello contestato, osservando che “il tema d’accusa, ancorato essenzialmente ai contatti del 17 luglio 2015 appare disallineato rispetto ad una serie di conversazioni successive, anche temporalmente prossime alla conclusione dell’ipotizzato patto corruttivo”. Quest’ultimo provvedimento, pur dal contenuto prevalentemente tecnico, nel porre l’accento sulla difformità del fatto rispetto all’imputazione contestata, in più passaggi mette in luce come due basilari circostanze della imputazione siano “disallineate” rispetto alle prove acquisite al processo: quanto alla promessa corruttiva di assumere la moglie del magistrato in una società operante nel settore delle vendite giudiziali, il G.U.P. osserva che nelle conversazioni di rilievo “non vi è alcun riferimento” a tale assunzione, o che addirittura questa eventualità viene scartata “in termini netti”; quanto alla individuazione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, il Gup ha ritenuto che il tema d’accusa appare “disallineato” rispetto alle conversazioni intercettate (da cui non emergono iniziative del dr. Minutoli in danno dell’IVG) In dipendenza di quanto sopra, ai fini di una corretta informazione del lettore, non può che manifestarsi il proprio rincrescimento in ordine ad una ricostruzione dei fatti che, basandosi su suggestive ed unilaterali ricomposizioni del materiale intercettativo, non tiene conto degli sviluppi processuali e delle difese del dott. Minutoli, che smentiscono quanto sin qui ipotizzato dalla Procura e riportato acriticamente dall’articolista. Ciò premesso, si chiede che la presente nota sia pubblicata con la medesima evidenza dell’articolo in questione, riservando comunque ogni iniziativa a tutela della dignità ed onorabilità del dott. Minutoli. Avv. Alberto Gullino Avv. Donatella Cuomo