TAR e danno paesaggistico

Ulteriori sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che ha accolto, ritenendoli fondati, una serie di ricorsi proposti dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, avverso la oramai nota sanzione amministrativa applicata dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo ad Agrigento.

 

Sono tre le ultime sentenze della prima sezione del TAR Palermo che chiariscono ulteriormente la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia, ai sensi della L. 47/85 e della L.R. 37/85, su gran parte di immobili realizzati abusivamente alla fine degli anni ‘70, inizi anni ‘80.

Accogliendo le tesi difensive degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto il TAR Palermo, pronunciandosi con sentenze brevi, ha ribadito il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto con la legge 431/1985 c.d. Legge “Galasso”, annullando così i provvedimenti amministrativi impugnati della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Nei ricorsi presentati, in particolare, veniva chiesto l’annullamento del pagamento dell’indennità risarcitoria richiesta per il danno arrecato al paesaggio.

Con le ultime sentenze, i giudici amministrativi hanno così confermato l’illegittimità della sanzione impugnata, attesa la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto l’abuso edilizio oggetto di sanatoria.

I difensori hanno infatti sottolineato che “il vincolo paesaggistico della zona (zona B del Decreto Gui Mancini) in cui ricadono gli immobili, è stato apposto soltanto con la L. 08/08/1985 n. 43. Dunque, agli immobili realizzati prima del 1985, e cioè in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi”.

 

Pertanto, tutti fabbricati realizzati prima di tale data non possono essere assoggettati al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria.

Le tesi difensive accolte dal TAR hanno permesso di annullare i provvedimenti impugnati.