La mafia e gli “organismi deviati”

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Le dichiarazioni di Francesco DI CARLO, collaborante sulla cui attendibilità la Corte si era positivamente espressa come già ricordato, concernevano due incontri, avutisi intorno al 1990, durante la di lui detenzione nel Regno Unito, tramite tale NEZZAR HINDAWI, terrorista palestinese coinvolto nell’attentato all’aereo Pan Am precipitato in Scozia, con persone appartenenti ai servizi segreti.
Nel primo incontro quattro persone, di cui una sola forse italiana e le altre di varia nazionalità, gli avevano chiesto un appoggio per un progetto di eliminazione fisica del dott. FALCONE al quale si stava lavorando in Italia e lui aveva fatto il nome di suo cugino Antonino GIOÈ, che in seguito a tale colloquio, gli aveva confermato di essere stato effettivamente contattato. Nel secondo incontro altre persone che parlavano con accento “americano ed inglese” lo avevano esortato a collaborare con la giustizia chiedendogli notizie sulla morte del banchiere CALVI e minacciandolo di morte. Il DI CARLO precisava inoltre di avere informato di ciò, tramite il proprio fratello Giulio ed Antonino GIOÈ, Salvatore RIINA, il quale lo aveva rassicurato promettendogli che si sarebbe occupato della vicenda, fugando così i suoi timori.
Il collaborante SIINO invece, riferiva di essersi incontrato nell’estate del 1990 con un autorevole “personaggio della massoneria”, di cui taceva il nome, il quale dopo averlo messo in guardia in relazione alle indagini che il dott. FALCONE conduceva anche nel campo degli appalti, gli aveva detto che se lo stesso non fosse stato trasferito da Palermo, sarebbe stato ucciso.
I Giudici di I° grado ritenevano i pur marginali episodi riferiti dal collaboratore, di elevata attendibilità intrinseca, rafforzative  dei  sospetti  di possibili coinvolgimenti di organismi deviati  delle istituzioni, già emersi in base ai fatti evidenziati in precedenza.
Tali episodi, ancorché utili a meglio delineare il quadro ambientale che faceva da sfondo alla vicenda, sono stati considerati di mero contorno nell’impugnata sentenza, con motivazione in toto condivisibile, non essendo emerso alcun elemento di sostanziale novità nell’istruzione rinnovata.

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