“ IDONEITA’ STATICA, IL TAR BOCCIA L’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE AI ROGITI DI ACQUISTO”

“ IDONEITA’ STATICA, IL TAR BOCCIA L’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE AI ROGITI DI ACQUISTO”

 

LEGITTIMATA ASSOEDILIZIA A RAPPRESENTARE LA PROPRIETA’ EDILIZIA COME ENTE ESPONENZIALE 

 

di SAVERIO FOSSATI

TESTO

Sull’obbligo del Cis (certificato d’idoneità statica) il TAR segna un buon punto a favore della proprietà immobiliare: non solo è illegittimo obbligarne l’allegazione ai rogiti di compravendita, ma l’Associazione della Proprietà Edilizia è legittimata a proporre ricorsi contro norme amministrative che sfavoriscano la proprietà.

La vicenda dell’obbligo di Cis parte da lontano: i municipi sono autorizzati a chiederlo ma sinora, a quanto risulta, solo il Comune Milano, nel 2014 (articolo 11, comma 6 del Regolamento edilizio Comunale), ha stabilito che in tutti gli edifici di oltre 50 anni (circa30milla, il 60% di quelli cittadini) amministratori condominiali e proprietari dovessero avere il Cis. E che il documento dovesse essere allegato ai rogiti, con grandi problemi per le compravendite. La scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2019 ma questo termine è stato spostato in là molte volte, da ultimo al 29 giugno 2022, con la determina dirigenziale 67/2022. Sono due i problemi sottolineati nel ricorso, presentato da Assoedilizia con un privato e con l’assistenza dei legali Bruna Vanoli Gabardi e Luca Stendardi: il primo è la legittimità dell’articolo del Regolamento edilizio che obbliga a ottenere il Cis. il secondo è l’obbligo della sua allegazione agli atti di compravendita immobiliare, poco coerente conia normativa amministrativa. La sentenza 852/2022 del Tar Lombardia (sezione Milano),depositata il 14, aprile, interviene su questi aspetti, dichiarando »<parzialmente fondato,» il ricorso. Se infatti lo respinge in ordine all’illegittimità dell’obbligo di Cis, perché trova immediato riferimento» ai temi di agibilità, decoro, salubrità e igienicità di cui al Dpr 380/2001 (articoli3 e 24), il Tar lo dichiara fondato quanto all’obbligo di allegazione al rogito. Infatti per il Tar, che cita la Consulta (sentenze 138/2021 e n3/2018) «il limite dell’ordinamento civile (…) identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione»».

Un tema decisamente rilevante sottolinea Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia è quello affrontato nelle eccezioni di improcedibilità del ricorso: se viene bocciata la legittimazione del privato, in quanto non leso direttamente e immediatamente dall’obbligo, di fatto non ancora in vigore, viene invece riconosciuta la legittimazione ad agire di Assoedilizia, in quanto «ente esponenziale >> che tutela gli interessi della categoria dei proprietari immobiliari per evitare oneri futuri.