Tutti i misteri del covo di Totò Riina

Si tratta di un vicenda che è stata oggetto di un processo penale a carico di Mario Mori e Sergio De Caprio già definito con sentenza passata in giudicato. Ed è bene, pertanto, muovere dalle risultanze di tale sentenza ritualmente acquisita agli atti del presente processo.
[…]
Dalla sentenza del Tribunale di Palermo Sezione Terza Penale del 20 febbraio 2006 pronunziata nei confronti dell’odierno imputato Mario Mori, come detto divenuta irrevocabile, concernente la vicenda della mancata perquisizione della villa nella quale abitava Salvatore Riina all’epoca del suo arresto e con la quale il detto Mori ed il coimputato Sergio De Caprio sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato dal delitto di favoreggiamento personale aggravato, si ricava, innanzi tutto, in termini di fatto, per quel che può rilevare in questo processo, che:
– la individuazione della villa all’interno di un residence con ingresso nella via Bernini di questa città e la perquisizione della stessa sono stati effettuati per la prima volta il 2 febbraio 1993, trovando l’immobile svuotato da ogni cosa, con i mobili accatastati e le pareti ritinteggiate;
– all’epoca del fatto il comandante del ROS era il Gen. Antonio Subranni ed il vice comandante operativo era il Col. Mori;
– nel luglio 1992, secondo quanto riferito dall’allora Col. Sergio Cagnazzo (cfr. deposizione resa all’udienza dell’ l giugno 2005), all’epoca vicecomandante operativo della Regione Sicilia, si tenne una riunione presso la Stazione dei Carabinieri di Terrasini, cui parteciparono il comandante di quella stazione M.llo Dino Lombardo, il superiore gerarchico di quest’ultimo, Cap. Baudo, all’epoca comandante della stazione di Carini, il Magg. Mauro Obinu, in servizio al ROS, i Capitani Sergio De Caprio e Giovanni Adinolfi, al fine di costituire una squadra, composta sia da elementi del ROS che della territoriale, che avrebbe dovuto occuparsi in via esclusiva delle indagini finalizzate alla
cattura di Salvatore Riina;
– vi fu, poi, una seconda riunione nel mese di settembre, cui parteciparono i medesimi Col. Cagnazzo, M.llo Lombardo, Magg. Obinu, Cap. De Caprio ed il M.llo Pinuccio Calvi, in servizio presso la prima sezione del ROS, nella quale il Lombardo indicò in Raffaele Ganci, a capo della famiglia mafiosa del quartiere denominato “Noce” di Palermo, e nei suoi figli le persone più vicine al Riina in quel momento, in quanto incaricate di proteggerne la latitanza;
– Baldassare Di Maggio venne arrestato a Borgomanero, a seguito di una perquisizione e del conseguente rinvenimento di un’arma, in data 8 gennaio 1993 e, condotto in caserma, ebbe a parlare col Gen. Delfino, comandante della Regione Piemonte e Valle d’Aosta dei Carabinieri;
– il 9 gennaio 1993 Di Maggio ebbe ad indicare come accompagnatori del Riina Raffaele Ganci e Giuseppe (detto Pino) Sansone, nonché alcuni luoghi in cui egli in passato lo aveva incontrato, oltre ad altri due soggetti che lo frequentavano, tale Vincenzo De Marco (che abitualmente, a suo dire, accompagnava i figli del Riina) e tale Salvatore Biondolillo (successivamente identificato in Biondino Salvatore, soggetto in compagnia del quale Riina venne, poi, arrestato il 15 gennaio 1993);
– 1’11 gennaio 1993 Di Maggio fu trasferito a Palermo e custodito in caserme dei Carabinieri;
– tra i luoghi indicati da Di Maggio, vi era anche un casolare sito nel Fondo Gelsomino in Palermo, nel quale, in particolare, egli aveva incontrato cinque anni prima Riina insieme a Raffaele Ganci;
– il 13 gennaio 1993 fu individuato il complesso residenziale ove abitavano i Sansone e, specificamente, quel Pino Sansone indicato da Di Maggio;
– il giorno 14 gennaio 1993 venne posizionato dai Carabinieri un furgone, dotato di telecamera interna, a circa una decina di metri dal cancello, di tipo automatico, che consentiva sia l’ingresso che l’uscita delle autovetture dalla via principale al viale interno del residence, conducente alle varie villette di cui era costituito;
– quella stessa sera, visionando le cassette con le registrazioni, Baldassare Di Maggio riconobbe, nelle immagini che stava visionando, uno dei figli di Salvatore Riina, la moglie “Ninetta” Bagarella e l’autista Vincenzo De Marco;
– l’indomani mattina fu ripreso il servizio di osservazione, notando, alle ore 8.52, Salvatore Biondino che entrava nel complesso e ne usciva alle ore 8.55 in compagnia del Riina, seduto sul lato passeggero, riconosciuto da Di Maggio che si trovava all’interno dello stesso furgone;
– informato immediatamente via radio, il Cap. De Caprio con i suoi uomini procedeva all’arresto del Riina e del Biondino alle ore 9.00 su v.le Regione Siciliana, altezza P.le Kennedy, a circa 800 metri di distanza dal complesso di via Bernini;
– il furgone rimase sul posto, con ancora all’interno Di Maggio, sino alle ore 16,00 e quella stessa sera, secondo quanto riferito dai testimoni M.lli Santo Caldareri e Pinuccio Calvi, il Cap. De Caprio espresse l’intenzione di non proseguire il servizio l’indomani per ragioni di sicurezza del personale
impiegato;
– nella conferenza stampa il Gen. Cancellieri ebbe a riferire la versione concordata, secondo cui il Riina era stato intercettato, casualmente, a bordo della sua auto guidata da Salvatore Biondino, mentre transitava sul piazzale antistante il Motel Agip;
– il Dott. Luigi Patronaggio, pubblico ministero di turno, già nella mattinata del 15 gennaio 1993, aveva, d’accordo con il nuovo Procuratore della Repubblica appena insediatosi, il Dott. Giancarlo Caselli, predisposto i relativi e necessari provvedimenti per procedere alla individuazione della villa all’interno del residence ed alla sua perquisizione e, a tal fine, era stata già disposta la costituzione di due squadre, con gli uomini dei gruppi l e 2 del Nucleo Operativo guidati dal Magg. Balsamo e dal Cap. Minicucci, i quali avrebbero dovuto procedere dapprima agli accertamenti sui luoghi ed in seconda battuta, una volta, appunto, individuata la villa, alla perquisizione di questa;
– le due squadre rimasero in attesa per tutta la mattina, ma non si procedette alla perquisizione in considerazione della richiesta del Cap. De Caprio prima e del Col. Mori poi, di soprassedere all’operazione al fine di non pregiudicare possibili sviluppi investigativi;
– già il 16 gennaio 1993 il Commissariato di P.S. di Corleone comunicò il rientro a Corleone dei familiari di Riina e lo stesso giorno alcuni i giornalisti, sulla base di una confidenza del Magg. Ripollino, avevano individuato il residence di via Bernini;
– in data 21 gennaio 1993 si procedette, con ampio spiegamento di forze e risalto mediatico, alla perquisizione del Fondo Gelsomino, di cui, in precedenza (nel corso delle indagini che infine avevano condotto all’arresto del Riina) era stata verificata l’assenza di elementi collegabili alla presenza del Riina medesimo;
– infine, in data 2 febbraio 1993 si procedette alla individuazione ed alla perquisizione, da parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri, della villa in cui aveva abitato Riina con la sua famiglia, constatando, secondo quanto riportato nella sentenza in esame, “l’esistenza di: un guardaroba blindato ali ‘interno della camera da letto matrimoniale; ali ‘altezza del pianerottolo, una
intercapedine in cemento armato di forma rettangolare di mt. 3×4 di larghezza e 75 cm di altezza, chiusa da un pannello di legno con chiusura a scatto e chiavistello; nel sottoscala, a livello del pavimento, una botola lunga circa mt 2 chiusa da uno sportello in metallo con serratura esterna; nel vano adibito a studio, una cassaforte a parete chiusa che, aperta dall ‘adiacente vano bagno,
risultò vuota”.
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Dalla predetta sentenza, quindi, risulta che il Tribunale, pur riscontrando in astratto gli elementi materiali del contestato reato di favoreggiamento personale aggravato, ebbe, tuttavia, ad assolvere gli imputati Mori e De Caprio per l’assenza dell’elemento psicologico del reato medesimo, stante, in particolare, ma, in estrema sintesi, per quel che interessa in questa sede, l’impossibilità di risalire alla causale della condotta degli imputati suddetti in considerazione anche della contraddittorietà tra l’ipotesi che tale condotta fosse riconducibile ad un accordo con l’associazione mafiosa e il fatto che, però, quest’ultima aveva proseguito nella sua strategia stragistica e progettato di uccidere il Cap. De Caprio.
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Prima di proseguire nell’esame delle risultanze sulla vicenda in esame, è opportuno precisare che, fermo il principio del “ne bis in idem”, non v’è alcuna preclusione nel valutare i fatti sopra esposti ed anche la condotta degli stessi imputati di quel processo se rilevanti per l’accertamento del diverso reato per il quale si procede in questa sede […].
[…] Deve, peraltro, tenersi conto che la valutazione dei fatti da parte del Tribunale di Palermo si è basata, anche riguardo alla ricerca della possibile causale delle condotte esaminate, su un compendio probatorio del tutto esiguo ed assolutamente limitato rispetto a quello che in questa sede è stato possibile acquisire all’esito di una istruttoria dibattimentale di ben altra ampiezza e che
consente, oggi, di valutare collegamenti e interezioni tra l’episodio oggetto di quel giudizio e innumerevoli altri eventi, sia antecedenti che successivi, in grandissima parte non conosciuti e, comunque, non esaminati in quella sede.
[…]
Il teste Gian Carlo Caselli, che ebbe ad insediarsi quale Procuratore della Repubblica di Palermo proprio lo stesso giorno, il 15 gennaio 1993, nel quale venne catturato Salvatore Riina, esaminato all’udienza del 22 gennaio 2016, riguardo alla vicenda oggetto del presente Capitolo, in sintesi, ha riferito:
– che nel dicembre 1992, prima di prendere servizio a Palermo, era stato contattato dal Gen. Delfino per informarlo dell’arresto e della collaborazione di Baldassare Di Maggio ed egli, non sapendo allora dei non buoni rapporti intercorrenti tra Delfino e Mori, aveva organizzato un incontro coinvolgendo quest’ultimo ed attivandosi subito per informare anche i magistrati di Palermo e
per fare trasferire Di Maggio a Palermo al fine di individuare l’abitazione di Riina (” … il CSM mi ha nominato, non sono ancora arrivato … …… Un giorno il Generale Delfino, comandante non so se Brigata, Divisione, comunque Comandante dei Carabinieri in Piemonte e Valle d’Aosta, mi dice venga da me, che ho una cosa da dirle. Ci vado e mi dice di Baldassare Di Maggio inteso
Balduccio, arrestato a Borgo Manero, disponibilità di questo Balduccio Di Maggio a dare elementi per la cattura di Salvatore Riina. In quel giorno io avevo appuntamento con il Colonnello, o Capitato anche lui, Secchi, uno dei … Un braccio destro, tanti erano i bracci destri del Generale Dalla Chiesa all’epoca del terrorismo, dell’anti terrorismo. E Secchi ne aveva, quando
avevamo organizzato il pranzo, detto: guarda che c’è … …… Che a Torino c’è anche Mori, se non c’è niente in contrario, direi anche a Mori di venire a pranzo. Dico questo perché quando Delfino mi dice di Balduccio e di Salvatore Riina, la prima cosa, automaticamente, io sono ingenuo, non sapevo che tra Delfino e Mori c’era lo stesso rapporto che c’è tra il diavolo e l’acqua santa .. … … E allora dico: Generale, so che c’è a Torino il Colonnello, Generale Mori, Colonnello credo, Mori, che è a capo comunque, di fatto dirige il Ros di Palermo, mi sembra che lo dobbiamo chiamare subito. Delfino non fa una piega, come se fossi io l’Ufficiale superiore, telefona a Mori, lo fa cercare e
Mori arriva. Mori racconta … Mori ascolta il racconto che Delfino aveva già fatto a me, dopo di che intervengo io, non ero ancora Procuratore, i miei limiti di manovra sono molto ristretti, telefono a Vittorio Aliquò dicendogli: guarda, Vittorio, c’è questa novità importante, organizzati subito tu con i colleghi, quelli che crederai per seguire la vicenda. Dopo di che telefono mi sembra al Capo della Polizia per dire senza dire come e perché, ci sarebbe bisogno di un aereo speciale, per i trasporti speciali, per un viaggio da Torino a Palermo, senza dire chi, come, quando e perché. Il Capo della Polizia mi dice sì. E allora Di Maggio parte in aereo speciale da Torino per Palermo, a Palermo stabilisce il contatto con il Ros di Palermo e il lavoro del Ros è seguito fin da subito da Vittorio
Aliquò non so bene con chi. Ecco, tutto qua”);
– che egli in occasione della mancata sorveglianza dell’abitazione di Riina aveva riposto massima fiducia sulla sollecitazione a non procedere alla perquisizione fatta dal Cap. De Caprio certamente in accordo con Mori (“Ma ripeto, dopo l’episodio, come dire, terribile della mancata sorveglianza, più che mancata perquisizione del covo di Riina, l’insistenza questa volta né di De Donno, né di
Mori, l’insistenza del Capitano Ultimo, un eroe nazionale in quel momento, lui aveva messo le manette a Riina, lui, lui, lui ripetutamente dice: non andate a perquisire. Noi eravamo con il predellino sull’auto, ecco, per così dire, con il piede sul predellino dell’auto. Lui dice non andate a perquisire perché rischiamo di rovinare una indagine, una operazione molto più vasta che deve
rimanere coperta per il momento. E io mi fido di De Caprio, perché era l’eroe nazionale, così considerato da tutti e da molti ancora oggi, che aveva arrestato Riina. Come mi fido di lui, conseguentemente non potevo non fidarmi… O qualcuno mi dice De Caprio ha avuto l’ordine preciso … Sicuramente De Caprio agiva in sintonia con i suoi superiori e però, ecco, io mi sono fidato di De Caprio e quindi questa fiducia si è, per così dire, riverberata anche successivamente sul colpo di appartenenza di De Caprio, con delle riserve, delle riserve… Con dei punti di domanda dentro di me, con una amarezza profonda, però, ecco, senza qualcosa che potesse toccare … Quando cinque anni dopo emergeranno elementi, allora lei lo sa meglio di me, dottor Teresi, prenderemo posizione allora, dopo, quando emergeranno nuovi, concreti elementi nell’ipotesi dell’accusa”);
– che gli era stata assicurata la sorveglianza dell’abitazione di Riina (“Era scontato, il Procuratore della Repubblica non sospende la perquisizione se non c’è una vigilanza sull’obiettivo, altrimenti il Procuratore della Repubblica dovrebbe cambiare mestiere. Aliquò ha seguito questa vicenda, Aliquò aveva degli appunti particolareggiati e quindi … Di più, un elemento che può essere utile, ad un certo punto l’Arma Territoriale, non ricordo in che giorno, viene da me e mi dice: facciamo una azione diversiva su Fondo Gelsomino, si chiamava così, perché si stanno troppo avvicinando al covo e c’è il rischio che le nostre attività siano compromesse.. .. . .. Allora io ordino, o dico a qualcuno di predisporre, probabilmente lo dico a qualcuno, la così detta operazione Gelsomino e loro fanno un’imponente manifestazione di presenza sul posto per distogliere l’attenzione … Se questo non significa che la stessa Arma Territoriale era convinta che il covo veniva sorvegliato, non so cosa altro (PAROLA INCOMPRENSIBILE) convincere. Tant’è che io non ho il minimo dubbio”);
– di non avere avuto alcun chiarimento diretto in occasione dei successivi incontri con Mori (”Non mi sembra, del resto sarebbe stato assolutamente inutile perché quello che un Carabiniere scrive nelle relazioni di servizio che ci ha mandato su nostra domanda, è in suo punto di vista e non lo cambierà mai neanche cascasse il mondo”), col quale, d’altra parte, non aveva particolare confidenza […], non ricordando neppure di averlo conosciuto durante il periodo in cui aveva svolto le funzioni di giudice istruttore a Torino […];
– che il Dott. Patronaggio era pronto ad intervenire per procedere alla perquisizione della abitazione di Riina, ma poi era stato convinto a desistere da De Capri o per conto del ROS (“… ricordo che il dottor Patronaggio, d’accordo con me, stava per intervenire. Ricordo che, l’ho già detto prima, siamo stati convinti, fortemente convinti… … Ultimo non parlava a titolo personale … … Si è messo in prima fila, per così dire, sicuramente”).
[…]
Anche Giovanni Brusca, nelle udienze dell’Il e del 12 dicembre 2013, ha reso dichiarazioni riguardo alla vicenda in esame, dichiarando, in particolare:
– che egli non conosceva il luogo in cui Riina trascorreva la latitanza in quel periodo, ma sapeva soltanto che della stessa si occupavano i Sansone (“Questa volta, al contrario delle altre volte, non sapevo l’ubicazione, però sapevo chi stava in mano ai Sansoni sapevo bene o male la zona dell’Uditore, però non ero stato mai a casa sua, in quest’abitazione …….. …. Sì, sino a quella … un’altra casa dell’Uditore, un attico, a Mazara del Vallo, a San Giuseppe Jato, a Borgo Molara, conoscevo tutti”) e che, comunque, Riina disponeva sempre di cassa forti o nascondigli per i suoi documenti, come egli stesso aveva potuto constatare allorché gli aveva fatto visita in precedenti abitazioni; […]
– che egli il giorno dell’arresto di Riina si trovava ad attenderlo, per un incontro, nei pressi di un bar a San Lorenzo […];
– che successivamente si era occupato anche di far sgomberare l’appartamento di Riina (“Sempre io, mi sono interessato, parlando con Bagarella di potere prelevare quelle che erano le vettovaglie, vestiti, argenteria, quello che si poteva recuperare. M’incontro con Angelo La Barbera, che a sua volta era il capo famiglia dei Buscemi, dei Sansoni, e gli dico: “Angelo, vediamo di potere
risolvere questo problema” e lui si interessa a fare sgombrare tutto e mi fa avere solo l’argenteria, tutto il resto, c’erano pellicce, c’era biancheria, il corredo di madre, cioè, tutto quello che c’era mi hanno detto che l’avevano bruciato. Quando ho detto questa cosa a Bagarella si è un po’ adirato,
arrabbiato, dice: “Che avevano la rogna? Si spaventavano a uscire … ” In particolar modo per il corredo di famiglia fatto a mano, lenzuola e tutta ‘sta roba qua … … …. Quello dei familiari in giornata, allo stesso di … l’arresto, lo stesso giorno di Riina, cioè quando poi tutte le televisioni hanno parlato che la sera stessa si recò a Riina e noi l’abbiamo fatto intorno alle sei e mezzo, le sette
di pomeriggio, già all’imbrunire ……….. .Invece per quanto riguarda il fatto di togliere le cose io mi sono incontrato con Angelo La Barbera dopo tre, quattro giorni, quando poi realmente l’hanno fatto non glielo so dire, a distanza di tempo mi ha detto che l’unica cosa che avevano conservato era l’argenteria, tutto il resto l’avevano bruciato”);
[…]
– che era stata, invece, sempre ritenuta infondata la voce che attribuiva l’arresto di Riina a Provenzano […];
[…] Antonino Giuffré, esaminato nelle udienze del 21, 22 e 28 novembre 2013, riguardo alla vicenda qui in esame, in sintesi, ha dichiarato:
– che nell’ambito di “cosa nostra” si riteneva che Riina fosse stato “venduto” e che, pertanto, la perquisizione della sua casa fosse stata appositamente evitata per evitare di sequestrare documenti […];
– che, dunque, la cattura di Riina, in sostanza, era stata “comprata” dallo Stato (“Diciamo quella parte di Stato che, per alcuni versi diciamo che avevano avuto una vicinanza con Cosa Nostra, diciamo quello spezzone di Stato. Alcuni indubbiamente operando in buona fede, altri convincendo, ricattando altri, e altri in assoluta mala fede. Quindi per eliminare questo attacco, cioè, che si è
permesso il Riina di sferrare contro il potere, quel potere politico. Non parlo di tutto il potere politico, ma per una parte del potere politico che aveva avuto un ruolo nell’appoggiare Cosa Nostra. Poi, successivamente le stragi perché sono state fatte? Sono state fatte appositamente per indurre anche in buona fede quella parte di Stato onesto, chiamiamola ragione di Stato, chiamiamola come
vogliamo, per indurlo appositamente a porre fine a questa cosa. Quindi la consegna, il prezzo da pagare con la messa a parte di tutta quella frangia violenta di Cosa Nostra che aveva attaccato direttamente lo Stato e tante persone che con lo Stato e con le stragi non c’entravano, e quindi per indurre quella parte di Stato che non era completamente diciamo… Per ricattare,
diciamo, con la forza, con la violenza lo Stato sano italiano”) quando Provenzano aveva deciso che fosse più utile la strategia della “sommersione”[…];
– di non sapere chi sia impossessato dei documenti che si trovavano nella abitazione di Riina al momento del suo arresto e di avere soltanto ipotizzato che potessero essere pervenuti a Mat1eo Messina Denaro […];
[…]
Non v’è dubbio che la condotta posta in essere dai Carabinieri allora guidati dall’odierno imputato Mori in occasione dell’arresto di Salvatore Riina desti nell’osservatore esterno profonde perplessità mai chiarite.
Da ultimo possono richiamarsi, in proposito, le considerazioni della Corte di Appello di Palermo che ebbe a valutare anche tale aspetto delle complessive condotte dell’imputato Mori nel processo conclusosi con l’assoluzione di quest’ultimo per il reato di favoreggiamento della latitanza di Provenzano.
Nella sentenza del 19 maggio 2016 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile 1’8 giugno 2017 ed acquisita agli atti di questo processo, infatti, al riguardo si legge: “Orbene, col senno di un osservatore esterno che a distanza di tempo si posiziona in un punto di osservazione svincolato dalla giustificabile concitazione del momento, la scelta di privilegiare qualsiasi altra esigenza investigativa rispetto al pericolo che il covo fosse ripulito appare davvero non adeguata per volere usare un eufemismo. Preme, comunque, sottolineare al riguardo che la scelta condivisa di non perquisire immediatamente il covo blindandola con un servizio di osservazione esterno all’ingresso del complesso edilizio appare davvero singolare ove si consideri che il detto servizio anche ove fosse stato mantenuto per qualche giorno ancora non avrebbe evitato che qualcuno dall’interno provvedesse a “ripulire” la villetta, cosa che, con tutto il comodo possibile, fu effettivamente fatta.
Altra circostanza che il collegio ritiene di sottolineare concerne l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la decisione di abbandonare il servizio di osservazione fu presa dal De Caprio,
senza che il Mori ne fosse informato, come precisato in udienza dal predetto teste.
Orbene, appare davvero difficile credere che una decisione di tale importanza non fosse stata comunicata al Mori che era il “dominus” dell’operazione. tenuto conto che ancor più difficile appare che egli non se ne sia mai interessato, se non quando a distanza di più di un mese fu chiamato dal
Procuratore Caselli a renderne conto.
Ancor più difficile da spiegare, e a ben guardare nemmeno l’ha spiegato lo stesso Mori, appare il fatto che la cessazione del servizio non fu comunicato tempestivamente all’A.G.
Invero, la giustificazione fornita: l’essersi mosso “in uno spazio di autonomia decisionale consentito” appare davvero inadeguata, in specie ove si consideri che il servizio venne tolto poche ore dopo la decisione di effettuarlo come contraltare alla mancata immediata perquisizione dell’abitazione. Cosa possa essere in quel limitato frangente di tempo essere accaduto di tanto importante da smettere di dar corso ad una decisione presa di comune accordo con l’A.G. è cosa che la Corte non riesce a spiegarsi e. a ben vedere in maniera specifica non l’hanno spiegato nemmeno gli imputati”.
In ogni caso, però, alla stregua della sentenza definitiva pronunziata dal Tribunale di Palermo prima ricordata, deve, innanzitutto, prendersi atto che è stato escluso, sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo del reato allora contestato, che Mori e De Caprio, omettendo di perquisire l’abitazione nella quale Riina trascorreva la sua latitanza, abbiano voluto favorire altri
esponenti dell’associazione mafiosa “cosa nostra”.
E, tuttavia, anche la conferma della condotta materiale ravvisata in quella stessa sentenza evidenzia la grave anomalia che in quella occasione ebbe a verificarsi per l’improvvida condotta degli imputati, essendo quello l’unico caso nella storia della cattura di latitanti appartenenti ad una associazione mafiosa (ma anche di latitanti responsabili di altri gravi reati) in cui non si sia proceduto all’ immediata perquisizione del luogo in cui i latitanti medesimi vivevano al fine di reperire e sequestrare eventuali documenti utili per lo sviluppo di ulteriori indagini quanto meno finalizzate alla individuazione di favoreggiatori (si veda, in proposito, anche la meraviglia manifestata da Salvatore Riina nelle intercettazioni dei suoi colloqui in carcere di cui si darà ampio resoconto più avanti nella Parte Quinta della presente sentenza per il fatto non soltanto che la
sua abitazione, appunto, non venne perquisita, ma anche che così fu consentito ai suoi nipoti di svuotarla e ripulirla interamente).
E tale anomalia appare ancora più grave se rapportata alla figura di quel latitante, cioè di Salvatore Riina, che in quel momento era indiscutibilmente il ricercato numero uno al mondo per essere a capo dell’organizzazione criminale allora più potente e pericolosa e responsabile di delitti tra i più efferati mal commessi (da ultimo le stragi di Capaci e via D’ Amelio).
Né vale rilevare, in proposito, che, come si vedrà nella Parte Quinta della sentenza, Riina, conversando con Lo Russo, abbia escluso che nella cassaforte della propria abitazione (di cui conferma l’esistenza) vi fosse documentazione di qualsiasi tipo (v. intercettazione del 10 agosto 2013: Ma io non … ….. … unn ‘aveva niente… … … e io non ho mai detto a nessuno che haiu
documento… … …documenti importanti non l’avevo e non li tenevo … ” e intercettazione del 29 agosto 2013: … io onestamente … devo dire la verità, un scriveva nenti e un tineva nenti dintra a casa … …. … perché non scriveva io … … … e picchì c’è … c’era a mente … … …… io … io cose importanti non … non … non ne aveva e si l’aveva l’aveva ‘nta mente …… … e mi tineva ‘ntesta … “), poiché, tale affermazione, oltre che in sé inverosimile, è smentita incontestabilmente dal
fatto che al momento dell’arresto indosso al Riina vennero rinvenuti anche alcuni “pizzini” (v. sentenza del 20 febbraio 2006, dalla quale si ricava anche la gravità degli effetti di quella mancata perquisizione a prescindere dalla riconosciuta assenza di prova sul dolo degli imputati), così che la stessa affermazione va ricondotta ad una sorta di autocelebrazione ed autoesaltazione del personaggio.
Certo, in astratto, la decisione di non procedere immediatamente alla perquisizione della abitazione di Riina avrebbe potuto pur trovare giustificazione in una strategia attendista finalizzata alla individuazione ed all’arresto di correi quale quella prospettata da Mori (e dal suo subordinato De
Caprio), ma ciò solo nel contesto di una effettiva sorveglianza dell’abitazione del Riina che avrebbe potuto, comunque, preservare ciò che in tale abitazione era custodito.
Ma, come si è visto, in realtà, quello stesso giorno, a distanza di poche ore dall’arresto del Riina, senza che fossero in alcun modo informati i magistrati della Procura di Palermo, quel servizio di osservazione fu rimosso senza alcuna comprensibile motivazione, perché, quali che fossero le ragioni addotte a sostegno di tale decisione[…], a questa avrebbe dovuto, comunque, conseguire
l’immediata perquisizione dell’abitazione di Riina (che non era certo difficile individuare all’interno del complesso di via Bernini a costo di perquisire tutte le certo non molte ville, appena nove, site al suo interno).
Ma ciò non fu fatto, tanto che, non soltanto nell’immediatezza fu possibile prelevare i familiari del Riina per farli rientrare a Corleone, ma, addirittura, dopo alcuni giorni dall’arresto del Riina, fu possibile per esponenti mafiosi accedere all’abitazione di quest’ultimo per svuotarla completamente (v. anche intercettazione Riina del 10 agosto 20 I 3 di cui si dirà meglio nella Parte Quinta
della sentenza).
Nessuna spiegazione minimamente convincente di tale defaillance investigativa è stata mai data da Mori (v. quanto osservato in proposito anche dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza sopra richiamata), tanto da non riuscire mai a superare le perplessità sia degli altri corpi investigativi (v., ad esempio, quanto alla Polizia, le perplessità del Questore La Barbera riferite dal giornalista Guglielmo Sasinini all’udienza del 2 luglio 2015: ” … con La Barbera c’era un rapporto decisamente più amicale…. …. . … mi disse non mi convincerà mai questa storia perché non perquisirono il covo di Riina insomma, questa era la…”), sia dei magistrati della Procura di Palermo, per i quali, come ben rappresentato in dibattimento da uno dei più illustri ed esperti di essi, la mancata perquisizione della abitazione di Riina, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasta sempre una “ferita ancora sanguinante” (v. deposizione del Dott. Giuseppe Pignatone all’udienza del 14 gennaio 2016: “Certamente quello che io le posso dire è che il Ros ha continuato a svolgere indagini con la Procura di Palermo, questo è fiuori discussione, anche importanti. Quali fossero i rapporti personali non lo so ovviamente, tra il dottore Caselli, il Colonnello Mori, o Generale che fosse all’epoca, Mori e gli altri. Che la vicenda mancata perquisizione del covo di Riina sia rimasta una ferita aperta per la Procura di Palermo, certe volte sanguinante, certe volte meno, è altrettanto vero e credo notorio. Dopo di che il fatto istituzionale è un’altra cosa e quindi le indagini, anche indagini molto importanti dei Carabinieri, ci sono state anche in quegli anni.. … …sui rapporti personali, ovviamente insisto, non so cosa dire. Sui rapporti istituzionali, che erano quelli di cui ho parlato sette anni fa e quello che ho detto oggi, cioè le indagini venivano svolte, non è che, come a volte è successo anche in altre Procure, una Procura decide di non avere più indagini con un determinato ufficio di Polizia, questo non è avvenuto. Anche nel 93 stesso, il Ros ha continuato a lavorare e a fare indagini di alto livello e di grande importanza con la Procura di Palermo, e questo è quello che ho definito allora istituzionale. Dopo di che, oggi forse sono stato con un aggettivo un po’ più, diciamo, fantasioso. Quello che intendo dire è che dal 93 in poi nessuno, credo, di noi della Procura di Palermo ha mai chiuso completamente la vicenda covo di Riina. Poi ci sono momenti in cui… Non è che nessuno di noi se l’è mai dimenticata. mandata in un archivio mentale e mai… È una cosa che abbiamo vissuto, dopo di che ognuno di noi ha le sue idee in materia, il processo sappiamo tutti come è finito e ci sono stati poi momenti di polemica giornalistica che non riguardano credo il 95, credo siano successive, ed è quello che … In quella dichiarazione ho detto alti e bassi e oggi ho detto una ferita certe volte sanguinante. Mi pare che il concetto sia identico…”).
Ed allora, se così è, escluso, in dovuto ossequio al giudicato, l’intento favoreggiatore nei confronti di esponenti mafiosi (e, tra questi, quindi, anche del Provenzano secondo quanto, invece, ipotizzato in questa sede dalla Pubblica Accusa), e dovendosi, nel contempo escludere che una simile defaillance investigativa possa essere dovuta ad incapacità professionale del Mori per la sua storia personale, non può, però, farsi a meno di saldare l’anomala omissione della perquisizione alle condotte, anche omissive, già esaminate sopra nel Capitolo 6 e, quindi, inquadrare anche tale omissione nel contesto delle condotte del Mori dirette a preservare da possibili interferenze la propria interlocuzione con i vertici dell’associazione mafiosa già intrapresa nei mesi precedenti.
E’ logico ritenere, in sostanza, in mancanza di altre plausibili spiegazioni, che, pur in assenza di qualsiasi preventivo accordo con Provenzano o con altri a questo vicini e di una volontà riconducibile al reato di favoreggiamento, si volesse lanciare un segnale di disponibilità al mantenimento (o alla riapertura) del dialogo nel senso del superamento della contrapposizione frontale di “cosa nostra” con lo Stato precedentemente culminata nelle stragi di Capaci e di via
D’Amelio.
Ed, infatti, tale singolare “anomalia” investigativa, proprio perché costituente un unicum, è stata immediatamente colta e percepita non soltanto direttamente da Salvatore Riina […], ma, più in generale anche nell’ambito di “cosa nostra”, così come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori prima ricordate, tanto che si cominciarono a formulare le più disparate ipotesi su di essa tutte connesse ad un possibile accordo o tradimento interni e, soprattutto, emersero in forma esplicita le
perplessità di tal uni sulla strategia portata avanti da Riina e si iniziarono a formare due distinti schieramenti, il primo dei quali ebbe il sopravvento nella immediatezza, mentre il secondo, anche per il sopravvenuto arresto dei principali esponenti dell’ala contrapposta, prevalse negli anni successivi. Di ciò si parlerà nel Capitolo che segue.

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