Quelle verifiche fiscali un po’ così

Esaminata la natura dei rapporti intercorsi tra i principali protagonisti delle contestate condotte corruttive e associativa, nonché la tipologia dei vantaggi che ciascuno dei pubblici ufficiali imputati ne ha ricavato, occorre soffermarsi sulle modalità con le quali sarebbero stati compiuti gli atti contrari ai doveri d’ufficio, da parte degli stessi, nell’ambito di un più ampio e stabile asservimento della funzione pubblica.
Sul piano meramente prologico, giova dare atto del contenuto di una conversazione telefonica intrattenuta dal Magg. ORFANELLO, successivamente al licenziamento della compagna dal CONFIDI, con un collega della Guardia di Finanza legato da rapporto di affinità al nuovo presidente del consorzio.
Tale conversazione, benché postuma rispetto al compimento degli atti contrari ai dovere d’ufficio, appare illuminante circa l’ordinario modus procedendi dell’ufficiale, il quale, rappresentando i rischi cui ci si esponeva contrastando la sua volontà, per il potere che egli esercitava, cedeva ad una sorta di confessione stragiudiziale sulla sua personale (e distorta) interpretazione del proprio ruolo istituzionale.
La conversazione in questione è riportata nel passo dell’ordinanza cautelare (da p. 1230; cfr. anche C.N.R. n. 1092/2017, cit., da p. 1075 e l’allegato n. 374 alla comunicazione di notizia di reato de qua) che viene testualmente riprodotto:
Si consideri, a tal proposito, una telefonata che intercorreva il 28.4.2015 (progr. 5140 delle ore 14.45) tra ORFANELLO e ROSSI Angelo, quest’ultimo, come detto, fratello di Giuseppe (appartenente al Comando della Guardia di Finanza di Enna) nonché genero di Vincenzo FIORINO, attuale Presidente del CONFIDI.
Nel quadro, infatti, delle attività poste in essere dall’ORFANELLO successivamente al licenziamento della TIRRITO, vi era anche quella, come poc’anzi accennato, di indurre i vertici del CONFIDI a tornare sui propri passi ed in tal senso si spiegano, dunque, i contatti avuti con il predetto ROSSI.
Orbene, nella telefonata in questione, 1’ORFANELLO ed il ROSSI discutevano proprio del comportamento che stava tenendo il FIORINO ed al riguardo l’ORFANELLO si mostrava estremamente contrariato, ritenendo che il Presidente del CONFIDI lo stesse prendendo in giro e che non si trattasse di “una cosa intelligente facendo poi esplicito riferimento, in maniera velatamente minacciosa, al suo imminente rientro in servizio presso la Guardia di Finanza ed al fatto che si sarebbe scordato di tutti, ma “ma mi ricorderò di quanto è stato strano stu cristianu”.
Poco dopo ORFANELLO ribadiva il concetto, evidenziando al suo interlocutore come, a suo giudizio, il FIORINO avrebbe dovuto mostrare in quella vicenda “un minimo di intelligenza, essendo un imprenditore, di capire che a me non mi può venire a prendere per il culo, cioè, che è stupido. capisci, perchè essere un fangu con la figlia è una cosa, ma vieniri. ma veniri a prendere per il culo, dico, l’ex cumannanti del nucleo di Polizia Tributaria è un creti.. ce.. non…non”.
Di seguito, l’Ufficiale della Guardia di Finanza continuava a rimarcare di essere stato “sette anni” a Caltanissetta e, dunque, non poteva essere “esattamente uno sconosciuto in quel mondo” sicché riaffermava la totale mancanza di “intelligenza” del FIORINO poiché “una volta che rientro la mia posizione lo riprendo”.
Successivamente, sempre ORFANELLO invitava il ROSSI a far presente al suocero, se ne avesse avuto l’occasione, che col suo comportamento aveva finito per prenderlo in giro ed a domandargli, di conseguenza, se lo ritenesse un comportamento “intelligente Come se non bastasse, in chiusura di conversazione l’ORFANELLO tornava ad evidenziare che il FIORINO, nella sostanza, poteva comportarsi come meglio credeva con chiunque (“uno può essere uno stupido con i figli, può essere un maleducato con i generi, può essere intelligente con chi cazzo vuoi”), ma doveva avere “un atteggiamento un po’ più opportuno” ogniqualvolta “si trova davanti una persona come me”.
In altre parole, parafrasando il ragionamento spiegato dall’ORFANELLO, meglio averlo come amico che come nemico.
Non si ritiene opportuno spendere sul punto ulteriori considerazioni.
[…] La conversazione in questione può considerarsi una sorta di manifesto del pensiero di ORFANELLO sull’esercizio della funzione pubblica, racchiudendone la visione cratologica dei rapporti sociali, improntata a manovre di potere e alla sistematica strumentalizzazione del munus publicum per il conseguimento di vantaggi personali.
Tale strumentalizzazione rappresenterà, infatti, come vedremo, il comune denominatore di tutte le vicende che vedranno l’ufficiale quale attore protagonista, a partire dalla c.d. “vicenda GIORGIO”.

§ 2. La vicenda Giorgio
Soltanto al fine di offrire una esemplificazione delle ordinarie performance del Magg. ORFANELLO, è utile richiamare, in un gioco di escursione cronologica, una vicenda accaduta nel 2009, ossia ben sei anni prima rispetto alla conversazione commentata nel paragrafo che precede. vicenda che, sebbene formalmente estranea all’oggetto del presente giudizio, vale a fondare la conclusione per cui le esternazioni dell’ufficiale, sopra riportate, secondo cui è altamente pericoloso contraddirlo, non erano meri sfoghi verbali, dettati da un momento di stizza, ma l’esposizione del dogma cui egli aveva regolarmente informato la propria condotta professionale.
In tale vicenda, in particolare, si evidenzia l’impegno speso dal Magg. ORFANELLO per pilotare, in senso favorevole all’interessato, un accertamento su possibili operazioni sospette. E ciò in quanto il destinatario del controllo, Pasquale Antonio GIORGIO, altro non era se non il soggetto che concedeva all’ufficiale un immobile in comodato d’uso (dunque, secondo una tipologia contrattuale a titolo gratuito).
Ripercorrendo le dichiarazioni rese dai militari coinvolti nell’esecuzione dell’accertamento, emerge altresì come ORFANELLO, al fine di garantirne l’esito favorevole all’interessato, era giunto a trasferire il Mar. Vincenzo DANIELE, finanziere ritenuto scomodo rispetto all’obiettivo prefissato, e ad imporre un’amputazione del controllo in corso, ordinandone la chiusura pur nella necessità di ulteriori approfondimenti.
Già da tale vicenda, peraltro, confluita in una condanna in appello nei confronti di ORFANELLO, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione, per il reato di cui agli artt. 56, 319-quater cod. pen. (procedimento n. 717/2012 R.G.N.R. Mod. 21), comincia ad affiorare il ruolo del Lgt. SANFILIPPO, lesto ad esaudire i desiderata del maggiore.
Emerge, inoltre, come due sottufficiali, il Mar. CARVOTTA, subentrato al Mar. DANIELE, e il Mar. DI NARO, che definirono la pratica in senso conforme alle indicazioni dell’ufficiale, “sono gli stessi che poi verranno prescelti per comporre la squadra di verificatori che eseguirà un’attività ispettiva nei confronti della società C.D.S. s.p.a. di Massimo ROMANO” (così l’ordinanza cautelare, p. 1245, in un passo meramente ricognitivo di evidenze obiettive).
[…] L’organo dell’accusa ha ritenuto sussistenti gravi anomalie in alcune operazioni di verifica eseguite da tale organo. In qualche caso tali anomalie avrebbero contaminato procedimenti privi di (evidenti) connessioni con il “sistema MONTANTE”; in altri casi, invece, l’adulterazione della procedura accertativa avrebbe riguardato soggetti comunque attratti nell’orbita dell’imprenditore di Serradifalco, essendo legati allo stesso o da un nesso sinagonistico o da un nesso antagonistico.
In questo secondo insieme di casi, l’uso strumentale dei controlli fiscali aveva la finalità di avvantaggiare gli “amici” di MONTANTE o lo stesso MONTANTE (ad adiuvandum) o di danneggiare i suoi “nemici” (ad opponendum), e si traduceva in un protagonismo partigiano e settario della Guardia di Finanza, schieratasi aprioristicamente, nelle lotte intestine che si erano scatenate all’interno di Confindustria nissena, a fianco dell’imprenditore di Serradifalco.
Prima di passare alla disamina dell’ampia casistica di verifiche fiscali “pilotate” dal Magg. ORFANELLO, talvolta con la consapevole inerzia del Col. ARDIZZONE, giova illustrare alcune anomalie, di carattere generale, che contraddistinguevano le modalità di esercizio delle funzioni da parte del primo. Tali anomalie, secondo l’accusa, avevano carattere servente e strumentale rispetto alla edificazione di un collaudato sistema volto ad indirizzare le singole verifiche nella direzione voluta.
Innanzitutto, nell’ambiente della Guardia di Finanza nissena erano note le eccentricità che connotavano le scelte operative del Magg. ORFANELLO, tanto che il Mar. Alfonso CARVOTTA riferiva di essere entrato in rotta di collisione con il comandante del nucleo P.T., in quanto non aveva mai taciuto che avrebbe preteso un ordine scritto per eseguire delle attività che erano del tutto singolari nel panorama delle funzioni del corpo (come gli accertamenti in materia di edilizia, che, come vedremo, furono eseguiti dalla Guardia di Finanza solo ed esclusivamente nei riguardi degli avversari di MONTANTE).
Particolarmente inquietanti le parole che ORFANELLO, secondo il racconto di CARVOTTA, gli aveva rivolto per censurare la sua scarsa vocazione ad assecondarne le modalità operative: “devi ringraziare che già maggiore mi hanno fatto, sennò gente come te, che si mette di traverso, l’avrei macinata”.
[…] Altro profilo di singolarità nell’esercizio delle funzioni da parte del Magg. ORFANELLO e, dunque, nella conduzione dell’attività di verifica fiscale, veniva segnalata dal Lgt. Santo MATTA, il quale riferiva, esattamente, che nel 2010-2011 il nucleo P.T. aveva fatto un ricorso disinvolto alle verifiche extraprogramma o in deroga, in tal modo allargando il proprio raggio di azione alle fattispecie che, per volume d’affari, sarebbero rientrate, ordinariamente, nelle attribuzioni del “comando compagnia”: […]. E’ appena il caso di accennare, con riserva di approfondimento nel paragrafo dedicato, che l’istituto delle verifiche extraprogramma costituì lo strumento attraverso il quale furono esperiti accertamenti approfonditi nei confronti di imprese o attività professionali riconducibili a soggetti che MONTANTE aveva eletto quali avversari (la ditta SILAMPLAST s.r.l. di Salvatore MISTRETTA; le società di Pasquale Carlo TORNATORE; il commercialista nisseno dott. Paolo BUONO). Altra significativa e grave anomalia nella conduzione dell’attività del nucleo P.T. era costituita dalla sostanziale esautorazione del Cap. Antonino COSTA dalle funzioni di direttore delle verifiche, che, in base alle circolari interne alla Guardia di Finanza (vd. paragrafo precedente), gli spettavano in quanto comandante della sezione Tutela Finanza Pubblica.
Tale compito, infatti, era stato avocato a sé dal Magg. ORFANELLO, ciò che appare perfettamente congruente con la tesi accusatoria circa la ferma volontà di quest’ultimo di mantenere il controllo assoluto sull’attività di verifica fiscale, da indirizzare verso scopi connotati da una certa opacità, se non da una chiara obliquità.
Tanto emerge dal prospetto dell’allegato n. 4 all’annotazione n. 374791/2017 del 7 luglio 2017, redatta da appartenenti al nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Caltanissetta, da cui si ricava che delle trentadue verifiche fiscali eseguite nell’anno 2011 dal medesimo nucleo, soltanto in una la direzione veniva affidata al Cap. COSTA, mentre, in tutte le altre, la funzione direttiva veniva assolta direttamente dal Magg. ORFANELLO.
Il dato documentale veniva confermato dal Cap. COSTA, il quale, nel corso delle sue sommarie informazioni, aggiungeva di avere rappresentato tale situazione al Col. ARDIZZONE, in quanto comandante provinciale, senza tuttavia riuscire a cambiare lo stato delle cose. Anzi, l’unico effetto sortito dalla sua iniziativa era stato quello di subire un pesante richiamo da parte del Magg.
ORFANELLO, che gli aveva contestato di non avere rispettato la scala gerarchica nella segnalazione della questione: […].
Il Cap. COSTA, inoltre, riferiva altre due circostanze di particolare rilevanza:
1. nella programmazione delle attività di verifica fiscale, ORFANELLO non si era mai avvalso, come pure avrebbe potuto, della coadiuzione dello stesso COSTA, quale comandante della sezione Tutela Finanza Pubblica, specificamente preposta, come visto, al settore delle verifiche fiscali, preferendo la collaborazione del Lgt. SANFILIPPO, anche dopo che quest’ultimo, proprio in correlazione con l’arrivo del capitano, era stato trasferito nella sezione Tutela Economia (30 settembre 2010; vd. supra), priva di competenza nella materia delle verifiche fiscali;
2. il Magg. ORFANELLO, a seguito di rilievi sullo scarso rendimento nelle attività di verifica fiscale eseguite nei primi mesi del 2012, aveva contestato a COSTA la modestia dei risultati raggiunti, nonostante quest’ultimo avesse subito una chiara emarginazione operativa. Il capitano, pertanto, su consiglio del nuovo comandante provinciale, il Col. SOZZO, aveva declinato per iscritto ogni responsabilità, evidenziando proprio l’estromissione subita dall’attività di programmazione, sicché SOZZO, nelle battute successive del procedimento, aveva avallato la posizione assunta dal capitano;
3. senza un motivo apparente, se non il possibile proposito di giustificare l’accentramento dei poteri nelle mani di ORFANELLO nella gestione delle verifiche fiscali, il Col. ARDIZZONE aveva “rispolverato”, nei confronti del Cap. COSTA, un vecchio procedimento interno, nato e chiuso favorevolmente nella precedente sede di servizio (Enna), ruotante intorno alla contestata convivenza, da parte del capitano, con un’avvocatessa “che nel passato aveva difeso imputati per reati di mafia e che era anche stata chiamata a rendere sommarie informazioni testimoniali in Procura a Caltanissetta”. Il procedimento era stato poi chiuso, nuovamente in senso favorevole al capitano, dal Col. SOZZO: […].
Ciò posto, deve rilevarsi come le dichiarazioni di COSTA abbiano trovato numerose conferme sia di tipo dichiarativo che di tipo documentale.
Basti ricordare come la querelle nata dalla contestazione allo stesso, da parte del Magg. ORFANELLO, dello scarso rendimento nelle verifiche fiscali, pur nella consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della quasi totale esclusione del capitano da ogni adempimento ad esse relativo, è assolutamente corroborata sul piano documentale, essendo state rinvenute la contestazione in questione e la nota con la quale il Col. SOZZO, piuttosto che ratificare l’operato del maggiore, formulava delle osservazioni critiche al suo operato (cfr. a tal proposito annotazione n. 328245/2017 del 14 giugno 2017 redatta da appartenenti al nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Caltanissetta).
L’esclusione del Cap. COSTA da ogni coinvolgimento nell’attività di programmazione di verifica fiscale era, inoltre, segnalata anche da altri militari escussi
In particolare, il Mar. DI NARO affermava che il Lgt. SANFILIPPO, che nella qualità di comandante della sezione Tutela Finanza Pubblica aveva regolarmente e legittimamente affiancato in tale attività il comandante del nucleo di P.T., ORFANELLO, aveva mantenuto di fatto tale attribuzione anche dopo che il comando della suddetta sezione era passato al Cap. COSTA (1 ottobre 2010), con trasferimento del medesimo SANFILIPPO alla sezione Tutela Economia (“il SANFILIPPO era “il vice” di ORFANELLO nel senso che i due avevano un rapporto molto stretto e così fu anche nel periodo in cui venne assegnato a Caltanissetta il Capitano COSTA. In particolare il SANFILIPPO era colui che assieme all’ORFANELLO si occupava di elaborare la programmazione delle verifiche”, cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali dell’11 luglio 2016).
Del resto, come si ricava dalle dichiarazioni del Lgt. MATRASCIA, che era inserito nella sezione Tutela Finanza Pubblica al momento dell’insediamento del Cap. COSTA, il Magg. ORFANELLO aveva deciso subito di esautorare il capitano dai possibili compiti di collaborazione all’attività di programmazione delle verifiche fiscali per l’annualità successiva (2011), preferendogli lo stesso
MATRASCIA, benché sottordinato al capitano.
Tale collaborazione, tuttavia, fu di brevissima durata, in quanto da essa era emerso il proposito del Magg. ORFANELLO di inserire nella programmazione annuale per il 2011 imprese rispetto alle quali egli versava in posizione di incompatibilità, sicché lo stesso, deluso nelle sue aspettative di una coadiuzione acritica da parte di MATRASCIA, lo aveva sollevato dall’incarico, sostituendolo
con il Lgt. SANFILIPPO (sebbene, quest’ultimo, non fosse più nell’organico di quella sezione) e, dopo poco tempo, lo aveva trasferito nella sezione Tutela Economia.
[…] Ciò posto, è bene sottolineare un dato: secondo quanto riferito dal Cap. COSTA, il Col. ARDIZZONE era stato messo a conoscenza della sua sostanziale emarginazione all’interno del nucleo P.T., ciò che avrebbe dovuto indurlo ad interrogarsi sulle ragioni della gestione rigidamente monocratica, da parte del Magg. ORFANELLO, della materia delle verifiche fiscali, gestione temperata soltanto dall’affiancamento gregario di un SANFILIPPO non più appartenente (dal 30 settembre 2010) alla sezione competente.
ARDIZZONE, esaminato su tale specifico aspetto, ha fornito una risposta niente affatto convincente.
A suo avviso, infatti, COSTA aveva un carattere “molto spigoloso”, e ciò sarebbe valso a giustificarne la sostanziale esautorazione dai compiti propri: […].
La spiegazione fornita dal Col. ARDIZZONE appare l’allestimento di una scusa posticcia e sintetica per coprire una circostanza che non può trovare alcuna giustificazione legittima, quasi che le attribuzioni di un organo, stabilite per legge (eventualmente interpretate dalle circolari), possano essere conformate secondo le note caratteriali dei pubblici ufficiali che li impersonano.
Tra l’altro, che si tratti di una rielaborazione della vicenda completamente affrancata dalle regole della logica è confermato dall’episodio, narrato dal capitano, nel quale il colonnello ARDIZZONE “rispolverava” (così, COSTA) nei suoi confronti un vecchio procedimento disciplinare, nonostante lo stesso ARDIZZONE lo avesse già personalmente definito, illo tempore, in senso ampiamente favorevole al capitano.
In ordine a tale circostanza, ARDIZZONE non ha saputo dare alcuna spiegazione (udienza del 18 gennaio 2019), allegando di non ricordare affatto la vicenda (“No, assolutamente non la ricordo. Assolutamente non la ricordo”, p. 108), di non avere letto la parte dell’ordinanza cautelare che la riportava (“Sto provando a capire cosa sia successo da/le date che Lei mi sta dicendo,
perché tra l’altro non ho avuto modo di leggere nemmeno questa… quella pagina dell’ordinanza”, ibidem) e di non comprendere il senso della contestata riesumazione del procedimento disciplinare, attribuendo alla questione la stessa rilevanza della chiacchiera da bar (“Se un procedimento disciplinare è stato chiuso, è sta… è chiuso, non se ne parla più, che motivo c’è di riaprirlo, di rifarlo? Cioè, mi sembra di sentire delle cose che si dicono al bar”, p. 109).
In realtà, anche la vicenda della provocata reviviscenza del procedimento disciplinare nei riguardi del Cap. COSTA rinveniva delle ineccepibili validazioni documentali, mirabilmente riassunte nell’ordinanza cautelare, senza che sul punto, come testé rappresentato, ARDIZZONE abbia saputo introdurre alcun elemento confutativo.
[…] Orbene, spiace osservare come la lettura complessiva dell’iniziativa assunta dal Col. ARDIZZONE paia improntata ad un animus excludendi omnes alios da possibili interferenze nella gestione delle verifiche fiscali.
ARDIZZONE, infatti, mentre rappresentava il deterioramento intervenuto nei rapporti tra il Cap. COSTA, comandante della sezione Tutela Finanza Pubblica, e il Magg. ORFANELLO, comandante del nucleo P.T. in cui si inseriva la predetta sezione, ne taceva le reali ragioni, a lui note, che affondavano nella sostanziale ed ingiustificata espropriazione, da parte del maggiore, delle attribuzioni spettanti al capitano, la cui presenza avrebbe modificato lo status quo ante della gestione del tutto arbitraria delle verifiche fiscali (si passeranno in rassegna, di seguito, le gravi irregolarità che avevano caratterizzato i controlli fiscali condotti ed eseguiti dalla sezione in questione).
Per converso, lo stesso rappresentava un quadro del tutto diverso, costituito dalla presunta frustrazione del Cap. COSTA per la propria mancata assegnazione al G.I.C.O., in tal modo aprendosi il varco per la reviviscenza del vecchio procedimento disciplinare, da cui sarebbero emersi profili di controindicazione all’adibizione del capitano ad attività di P.G. a contatto con magistrati della D.D.A. nissena e l’opportunità di un suo trasferimento.
Con tale manovra si sortiva una duplice effetto: quello di prevenire eventuali denunce, ai livelli superiori, da parte di COSTA, circa la sistematica violazione, nota ad ARDIZZONE, del riparto delle attribuzioni all’interno del nucleo P.T., comandato da ORFANELLO, e quello, ulteriore, di giustificare la proposta di trasferimento del medesimo COSTA.
D’altra parte, tale conclusione è inevitabile se si fa mente locale alle modalità con le quali ARDIZZONE avrebbe rilevato la presunta insoddisfazione del capitano per l’incarico svolto, definita il ”frutto di percezioni acquisite nell’ambito dei rapporti intrattenuti dallo scrivente con i militari dipendenti”. In sintesi, una spiegazione inafferrabile nella sua scaturigine (una sorta di “sentito dire” intra moenia), né verificabile né falsificabile, con un comodo effetto di relevatio ab onere probandi.
Ulteriori elementi dimostrativi della perfetta consapevolezza, in capo al colonnello, della gestione deviata, da parte di ORFANELLO, dello strumento della programmazione delle verifiche fiscali, gestione agevolata dalla esclusione del Cap. COSTA da qualsiasi forma di compartecipazione, emergono dal paragrafo che segue.

 

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