NEWS* *FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA*

*NEWS* *FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA*

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, il cui stanziamento (pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020) è destinato all’erogazione di un’indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44 del DL 17.3.2020 n. 18). si tratta di un “fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”.

A differenza delle indennità contemplate dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020, l’indennità erogata tramite questo fondo (il cui importo dovrà essere definito) è condizionata al fatto che l’attività o il rapporto di lavoro siano:

 cessati;

 ridotti;

 oppure sospesi.