Controllo dei lavoratori online: la posizione del Garante

Controllo dei lavoratori online: la posizione del Garante
di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia

Il Garante della protezione dei dati personali sanziona Il Comune di
Bolzano per aver monitorato la navigazione internet dei lavoratori in
modo indiscriminato.
La vicenda prende le mosse da un procedimento disciplinare a carico di
un dipendente al quale veniva contestata la consultazione di Facebook
e YouTube durante l’orario di lavoro.
L’Autorità, nel proprio provvedimento, sottolinea alcuni importanti
elementi che riguardano non solo il trattamento dei dati, ma anche il
modus operandi del Comune, prima e durante il procedimento ispettivo.

Il caso
Dagli accertamenti effettuati dal Garante a seguito del reclamo
presentato da un dipendente al quale veniva contestato il collegamento
“con il computer del Comune, per oltre 40 minuti a facebook e per
oltre 3 ore a youtube, per seguire attività non istituzionali e che
[…] aveva consultato pagine Internet non inerenti il suo lavoro” è
emersa un’attività di monitoraggio e filtraggio della navigazione
internet dei dipendenti effettuata dal Comune.
I dati così raccolti venivano poi conservati per un mese e veniva
creata apposita reportistica per finalità di sicurezza della rete.
L’analisi della vicenda e delle modalità concrete con le quali il
Comune aveva realizzato questo monitoraggio, tra l’altro per un
periodo di tempo piuttosto esteso (una decina d’anni circa), ha fatto
emergere alcuni importanti aspetti.

1- Mancanza di un’adeguata informativa

Il trattamento effettuato dal Comune è avvenuto in assenza di
un’adeguata e specifica informativa ai dipendenti in merito ai
possibili controlli sugli accessi a Internet da parte del datore di
lavoro.
il sistema adottato dal Comune per finalità di sicurezza della rete,
nella configurazione originaria, consentiva operazioni di filtraggio e
tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti Internet
esterni, la memorizzazione di tali dati e la loro conservazione, per
trenta giorni, nonché l’estrazione di report, anche su base individuale.
Questo sistema ha consentito l’individuazione diretta del lavoratore e
della sua postazione di lavoro e ha dato origine a una raccolta
sistematica di dati relativi all’attività e all’utilizzo dei servizi
di rete da parte di dipendenti direttamente identificabili.
Il Comune non aveva i fornito ai dipendenti alcuna specifica
informativa relativa ai trattamenti dei dati personali né, in quelle
rese disponibili, vi era alcun riferimento al trattamento dei dati
personali relativi alla navigazione in Internet da parte degli stessi.
In altri documenti, messi a disposizione dell’Autorità e analizzati
nel corso dell’istruttoria, era presente il riferimento alle
operazioni di tracciamento delle connessioni a Internet, ma essendo i
documenti redatti per assolvere a obblighi diversi, non contenevano
tutti gli elementi informativi essenziali richiesti dall’art. 13 del
Regolamento e non potevano pertanto sostituire l’informativa che il
titolare deve rendere, prima di iniziare il trattamento, agli
interessati.

2 – Principio di minimizzazione
In base al Regolamento, il trattamento deve essere “necessario”
rispetto alla lecita finalità perseguita (art. 6, par. 1 del
Regolamento) e avere ad oggetto i soli dati “adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati” (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento).
A tal riguardo il Garante sottolinea che l’ambito dei controlli
(indiretti o preterintenzionali), sebbene effettuati nel rispetto
delle normative di settore, non possono essere effettuati in via
massiva e devono, in ogni caso, essere effettuati previo esperimento
di misure meno limitative dei diritti dei lavoratori.
L’Autorità, rimarcando il labile confine esistente tra ambito
lavorativo e professionale e quello strettamente privato, ribadisce
inoltre la necessità di proteggere e garantire le aspettative di
riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro anche nell’ipotesi in
cui il dipendente sia connesso ai servizi di rete messi a disposizione
del datore di lavoro o utilizzi una risorsa aziendale anche attraverso
dispositivi personali.
Nel caso analizzato, al contrario, è emerso che le modalità concrete
con le quali erano effettuati i controlli non rispettavano i principi
di necessità e proporzionalità, rispetto alla finalità di protezione e
sicurezza della rete interna invocata dall’Ente.
Il sistema utilizzato dal Comune, infatti, “effettuando una raccolta
sistematica dei dati di navigazione dei dipendenti comportava
inevitabilmente il trattamento di informazioni anche estranee
all’attività professionale, desumibili dagli URL visitati, e
risultava, pertanto, in contrasto con il divieto per il datore di
lavoro di trattare dati “non attinenti alla valutazione
dell’attitudine professionale del lavoratore” e dunque con l’art. 113
del Codice, in riferimento all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300
e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” (così testualmente
l’ordinanza del 13 maggio 2021).
L’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in
Internet, da parte dei dipendenti, consistenti in attività non
correlate alla prestazione lavorativa (ad esempio, la visione di siti
web non pertinenti, l’upload o il download di file, l’uso di servizi
di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa) non
può, infatti, giustificare ogni forma di interferenza nella vita
privata, ma può essere soddisfatta mediante la predisposizione di
misure tecniche e organizzative idonee a prevenire che eventuali
informazioni relative alla sfera extralavorativa vengano raccolte,
dando luogo a trattamenti di informazioni personali, “non pertinenti”
che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 113 del Codice

3- Limitazione della finalità
Il Regolamento prevede, all’art. 5, che “i dati devono essere
“raccolti per finalità determinate, esplicite legittime, e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali
finalità”.
Nel caso analizzato dal Garante questo principio non è stato
rispettato, posto che i dati relativi alla navigazione web dei
dipendenti, originariamente raccolti e trattati in modo non
proporzionato e non conforme alla disciplina in materia di protezione
dei dati personali, , e senza un’adeguata informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento, sono stati successivamente impiegati per
contestare addebiti disciplinari.
Per l’Autorità prive di pregio si sono rivelate anche le indicazioni
fornite dal Comune in merito all’archiviazione del procedimento
disciplinare.
Quest’ultimo, infatti, non aveva comportato l’irrogazione di sanzioni
in quanto i dati raccolti non erano attendibili, riportando anche una
serie di siti (es. collegati a banner) che non erano stati
necessariamente visitati dal lavoratore, senza possibilità di
distinzione tra il sito effettivamente visitato e quelli a navigazione
indiretta/involontaria.
La circostanza relativa alla scarsa qualità dei dati raccolti non
rileva ai fini della valutazione del rispetto del Regolamento, in
quanto i dati raccolti sono stati comunque oggetto di trattamento, in
quanto utilizzati per avviare il predetto procedimento disciplinare.
L’autorità Garante, infine, rileva la mancanza di una valutazione
d’impatto effettuata dal Comune e la inidoneità del nuovo accordo
sindacale stipulato per il trattamento dei dati personali dei
dipendenti.
Per le violazioni riscontrate e in considerazione dell’atteggiamento
collaborativo e propositivo del Comune, la sanzione amministrativa
irrogata è stata quantificata in 83.000 €.