Il Cga a favore di un maggiore dell’esercito e contro il ministero della Difesa

Nel 2022, un Maggiore dell’Esercito, effettivo presso il Reggimento di Palermo, al fine di poter assistere un proprio familiare residente nell’Agrigentino ed affetto da una grave disabilità, con apposita istanza, chiedeva allo Stato Maggiore dell’Esercito di poter usufruire dei permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33, co. 3 della L. n. 104/92.
Nondimeno, il Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito rigettava la domanda presentata dal suddetto dipendente, sulla base del convincimento che il diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 104792 dovesse considerarsi cedevole rispetto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione militare.
Inoltre, il Ministero della Difesa, a fondamento del diniego opposto al suddetto dipendente, riteneva determinante la presenza di altri parenti non oggettivamente impossibilitati a fornire assistenza al familiare disabile.
Il Maggiore dell’Esercito, ritenendo illegittimo il diniego oppostogli, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di usufruire dei benefici assistenziali previsti dall’art. 33, co.3 della Legge n. 104/92, oltre, all’annullamento di tutti gli atti impugnati.
In particolare, detti difensori, nel corso del giudizio, rilevavano l’erroneità e la non fondatezza delle argomentazioni sostenute dal Ministero della Difesa-Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto ai fini dell’applicabilità dell’articolo 33 della L.104/92, non si sarebbe dovuta considerare rilevante la presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza alla persona disabile, non rilevando più né il requisito della continuità, né quello dell’esclusività dell’assistenza.
Il TAR ha accolto il suddetto ricorso e ha condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese legali.
Tuttavia, il Ministero della difesa ha appellato la suddetta sentenza innanzi al CGARS, chiedendone la riforma.
Al fine di resistere a tale appello, si costituiva in giudizio l’interessato, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, i quali, rilevavano la correttezza della pronuncia del TAR-Palermo e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Amministrazione militare.
In particolare, i difensori, nel corso nel giudizio, hanno dedotto come l’Amministrazione non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione in ordine all’esistenza di altri familiari in grado di poter assistere la persona affetta da handicap grave.
Inoltre, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, hanno rilevato come l’articolo 33 co.3 della cita Legge 105/92 sancisca un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili, di conseguenza, deve ritenersi illegittima ogni limitazione di tale beneficio in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Ebbene, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, con sentenza del 08.04.2024, il CGARS ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Difesa- Stato Maggiore dell’Esercito.
Pertanto, per l’effetto, della predetta pronuncia il Maggiore potrà usufruire dei permessi mensili assistenziali retribuiti previsti ai sensi dell’articolo 33, co.3 della Legge n. 104/92.