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Il TAR-Palermo dichiara estinto procedimento disciplinare a carico di un Ispettore della Polizia Penitenziaria e condanna il Ministero della Giustizia

Nel 2019, il Dott. D.N.N., originario di Raffadali, Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria di Agrigento, in servizio presso il Nucleo Provinciale Traduzione e Piantonamenti (NPTP), si vedeva attribuito anche mansioni di collaboratore amministrativo presso il predetto nucleo.
Nondimeno, il Dott. D.N.N., a seguito dell’attribuzione di tale incarico si rammaricava della circostanza che l’incarico di sostituto del Comandante facente funzioni fosse stato affidato ad un dipendente gerarchicamente inferiore e per tale ragione chiedeva chiarimenti alla Direzione dell’Istituto penitenziario.
A seguito della rimostranza veniva instaurato nei confronti del Dott. D.N.N un procedimento disciplinare, in quanto accusato di avere utilizzato toni sgradevoli e non consoni nei confronti del Comandante e per non avere rispettato le vie gerarchiche; tale procedimento veniva definito con l’applicazione della sanzione della censura.
Ritendo illegittima la sanzione disposta, il Dott. D.N.N., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, impugnava innanzi al T.A.R. Palermo il decreto del Provveditore regionale irrogante la sanzione al fine di ottenerne l’annullamento.
In particolare, detti legali deducevano in giudizio la violazione dell’art. 120 del DPR 3/57, in quanto l’Amministrazione era rimasta inattiva dall’inizio del procedimento disciplinare per periodo superiore al termine massimo previsto di 90 giorni.
Nel caso di specie, infatti, tra la data della proposta di sanzione rivolta nei confronti del Dott. D.N.N. e l’irrogazione effettiva della sanzione (censura) risultava intercorso uno spazio temporale di ben 92 giorni, senza che la P.A. avesse posto in essere alcun atto intermedio o interno, per cui il procedimento disciplinare avrebbe dovuto ritenersi estinto e, conseguentemente, l’irrogazione della sanzione comminata avrebbe dovuto considerarsi illegittima.
Ebbene, con sentenza del 20.11.2024, condividendo le argomentazioni difensive sollevate dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia, il TAR-Palermo ha ritenuto decorso il termine di 90 giorni previsto dalla normativa di riferimento ed ha dunque dichiarato estinto il procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del Dott. D.N.N., annullando la sanzione disciplinare e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese giudiziali.

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