Canicattì, il TAR impone la restituzione di terreni: si conclude una vicenda lunga oltre vent’anni

Si avvia verso l’epilogo una complessa e ventennale vicenda giudiziaria che vede contrapposti il Comune di Canicattì e un gruppo di proprietari terrieri.

La Terza Sezione del TAR Palermo ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dai privati, intimando all’Ente municipale di restituire i terreni indebitamente sottratti oppure di procedere alla loro acquisizione sanante entro 60 giorni. Il Tribunale ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. In caso di ulteriore inadempimento, è già stata disposta la nomina di un Commissario ad acta.

La vicenda affonda le proprie radici in una procedura di espropriazione durante la quale il Comune di Canicattì aveva occupato e trasformato, realizzando opere pubbliche, anche un’area che esulava dal progetto originario. I proprietari, privati del proprio bene, si erano rivolti inizialmente al Tribunale di Agrigento per chiedere il risarcimento del danno.

Il giudice ordinario ha tuttavia declinato la giurisdizione in favore del TAR Palermo, davanti al quale il giudizio è stato riassunto con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Armando Buttitta e Vincenzo Airò.

Davanti al Tribunale Amministrativo, il Comune di Canicattì ha tentato di resistere sostenendo che, essendo trascorsi oltre vent’anni dalla realizzazione delle opere, l’area dovesse ormai considerarsi acquisita per usucapione in favore dell’Ente.

Una tesi nettamente respinta dal TAR Palermo, i cui giudici hanno ribadito un principio cardine: l’occupazione di un bene privato, se priva di un titolo valido ed efficace, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, neppure nel caso in cui il bene sia stato irreversibilmente trasformato dalla presenza di un’opera pubblica.

L’Amministrazione ha quindi l’obbligo di restituire il bene oppure di regolarizzare la situazione mediante una corretta acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42-bis del DPR n. 327/2001, corrispondendo il dovuto indennizzo e risarcendo i danni subiti dai proprietari.

Nel 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), investito della questione dagli stessi legali Rubino, Buttitta e Airò, ha parzialmente riformato la prima sentenza, estendendo il diritto al risarcimento del danno a decorrere dal 2007 e non dal 2012, come inizialmente stabilito dal TAR.

Nonostante il verdetto definitivo, il Comune di Canicattì è rimasto inerte, omettendo di dare esecuzione alle decisioni dei giudici.

Da qui la necessità, nel 2025, di proporre un nuovo ricorso per ottenere l’esatta ottemperanza del giudicato. I legali hanno superato anche l’ostacolo rappresentato dallo stato di dissesto finanziario dell’Ente, dimostrando la sussistenza di tutti i presupposti di legge necessari per procedere all’esecuzione forzata della sentenza.

Con la decisione depositata nell’aprile 2026, condividendo integralmente le argomentazioni dei difensori dei proprietari, il TAR Palermo ha posto fine a una vicenda caratterizzata da lungaggini e ritardi.

Il Comune di Canicattì dispone ora di 60 giorni per provvedere al rilascio dell’area, previa rimessione in pristino dei luoghi, oppure per adottare il provvedimento di acquisizione sanante. Qualora tale termine decorra inutilmente, scatterà automaticamente l’insediamento del Commissario ad acta, individuato nel Dirigente del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale avrà ulteriori 60 giorni per dare esecuzione all’ordine del Tribunale, ferma restando la condanna dell’Ente al pagamento delle spese legali.

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